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Politiche Imprenditoriali , Societarie e Sicurezza
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Archive for the ‘Senza categoria’

DURC Online: come verificare la regolarità contributiva

Luglio 06, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Ha preso il via il 1° luglio 2015 il DURC Online, la nuova procedura che comporta la dematerializzazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e la sua gestione telematica. A partire da tale data la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili, avviene con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.

 

Soggetti abilitati

Per utilizzare la procedura informatica i soggetti abilitati, o delegati, devono essere registrati ed essere in possesso di utenza e password/PIN. Si tratta delle stesse credenziali di accesso già in possesso per l’utilizzo dello Sportello Unico Previdenziale sui portali di INPS e INAIL. Più in particolare, per ora possono effettuare la verifica di regolarità contributiva esclusivamente i seguenti soggetti:

  • imprese o lavoratori autonomi, in relazione alla propria posizione contributiva, anche per il tramite dei consulenti del lavoro e degli altri soggetti abilitati ex L. 12/1979;
  • soggetti aggiudicatori, gli organismi di diritto pubblico e le stazioni appaltanti;
  • Organismi deputati al rilascio delle attestazioni SOA;
  • Amministrazioni Pubbliche procedenti in materia di verifica di idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
  • Amministrazioni Pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

 

Successivamente verranno abilitati ad eseguire la verifica anche:

  • tutti coloro che vi abbiano interesse, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo;
  • le banche e gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati.

Come consultare il DURC Online

Una volta autenticato, l’utente può scegliere tra tre opzioni:

  • consultare la regolarità;
  • visualizzare la lista delle richieste;
  • richiedere il DURC ONLINE.

In caso di richiesta di regolarità, all’istanza verrà attribuito un nuovo numero di protocollo. Nell’ipotesi in cui il sistema dovesse verificare che è già pervenuta una precedente richiesta, all’utente sarà fornito il numero di protocollo già assegnato.

 

Esito verifica

Nel caso in cui venga riscontrata un’irregolarità l’impresa verrà invitato a sanarla entro 15 giorni. L’invito alla regolarizzazione verrà effettuato entro 72 ore. In caso di esito positivo della verifica viene generato il DURC online in pdf. La comunicazione con l’esito della richiesta verrà inviato all‘indirizzo PEC fornito dall’utente al momento dell’accesso alla procedura.

Vantaggi

Il vantaggio per le imprese è che d’ora in poi possono chiedere il rilascio immediato del DURC, purché siano in regola con il pagamento dei contributi, semplicemente collegandosi al servizio online messo a disposizione da INPS, INAIL e Casse Edili.

Il nuovo DURC mantiene la validità di 120 giorni dalla data effettuazione della verifica. Previsto unperiodo transitorio, fino al 31 dicembre 2016, di utilizzo della vecchia procedura per alcuni casi specifici e per eventuali gravi malfunzionamenti del sistema online. I DURC richiesti prima dell’entrata in vigore del decreto e in corso di validità potranno essere utilizzati secondo la disciplina previgente.

VAI DIRETTAMENTE AL PORTALE INPS > Elenco di tutti i servizi INPS

 

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[ Tratto da : DURC Online: come verificare la regolarità contributiva ]

Jobs Act: decreto attuativo semplificazioni per la sicurezza sul lavoro

Luglio 06, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Approvazione decreto attuativo Jobs Act sulle agevolazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

L’11 giugno il Governo ha approvato, in via preliminare, il decreto attuativo delJobs Act legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante collocazioni di miglioramento ed agevolazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Rimasto, invece, in esame il decreto per il miglioramento e le agevolazioni dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.

Vediamo quali sono le modifiche fondamentali del decreto legislativo, riportate sul sito del Consiglio dei Ministri.

  •  riduzione dei membri della Commissione consultiva per la salute e la sicurezza sul lavoro
  •  modifica della combinazione del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per l’organizzazione nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  •  inserimento di una nuova normativa di ricostituzione della Commissione e un rinnovamento delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite
  •  nuovi strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio, collocati per i datori di lavoro, da parte dell’Inail, in concomitanza con le aziende sanitarie locali tramite il Coordinamento Tecnico delle Regioni.
  • evoluzione del processo di acquisizione delle informazioni per il calcolo del premio assicurativo attraverso un servizio apposito che si trova sul sito dell’Inail.
  • esonero per il datore di lavoro della trasmissione del certificato infortunio e del certificato di malattia professionale, tramite via telematica all’Inail.
  • il datore di lavoro ha il compito diretto si svolgere il primo soccorso prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche per le aziende che superano i 5 dipendenti
  • comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza delle indicazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con diagnosi superiore a 30 giorni a carico dell’Inail, escludendo il datore di lavoro.
  • revoca dell’obbligo del registro infortunio, segnalando l’abolizione dell’obbligo, collegata, nei propositi del legislatore, alla diffusione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

 

[ Tratto da: Jobs Act: decreto attuativo semplificazioni per la sicurezza sul lavoro  ]

 

 

Malattie e infortuni sul lavoro bruciano più del 3% del Pil italiano

Giugno 29, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Un’attenta politica previdenziale salva vite ma ha anche effetti sull’economia: ogni euro investito in sicurezza sul lavoro genera ritorni per 2,2 euro.

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La sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre ad essere un diritto di ogni lavoratore, rappresenta un fattore economico rilevante sia per le aziende, sia per il sistema Paese. Lo dice, con i numeri, una recente analisi dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Il focus è soprattutto sul “costo” degli infortuni e delle malattie professionali per il sistema economico. Quanto vale? Ogni anno questi malattie e infortuni sul lavoro totalizzano il 4% del Pil mondiale pari a una cifra monstre di 1.251.353 milioni di dollari.

La lente dell’analisi è stata posizionata anche sull’Italia. Guardando da vicino la situazione nel nostro Paese, emerge come il danno economico derivante da infortuni e malattie professionali superi il 3% del Pil.

Solamente nel 2013, secondo l’Inail, sono stati denunciati infatti quasi 695mila infortuni e circa 51.900 malattie professionali. Un tema, quello del peso economico della non sicurezza sul lavoro, che non può essere sottovalutato e che verrà ampiamente affrontato nel corso di Ambiente Lavoro, 16.mo Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che si terrà a Bologna dal 14 al 16 ottobre 2015.

Per le imprese è dunque fondamentale conseguire una maggiore consapevolezza degli alti costi che gravano a bilancio in caso di eventi infortunistici e di malattie professionali. L’incontro di Bologna darà la possibilità di evidenziare il ritorno economico di un’attenta politica di prevenzione sia a livello aziendale, sia in termini di ricadute sociali.

“Nonostante il trend positivo degli ultimi anni, con un calo di circa il 7% degli infortuni denunciati nel 2013 rispetto al 2012 e degli incidenti mortali diminuiti del 17% rispetto all’anno precedente – commenta Marilena Pavarelli, Project Manager di Ambiente Lavoro -, la cultura della sicurezza va sostenuta e favorita anche attraverso analisi economiche che rendano evidenti i benefici derivanti dagli investimenti in questo senso. L’Oshs stima che ogni euro investito in sicurezza generi un ritorno economico di 2,2 euro. Se non dovessero bastare le motivazioni etiche a giustificare l’affermarsi fra lavoratori ed imprenditori di una reale sensibilità verso il tema sicurezza, i dati economici saranno in grado di convincere anche i più scettici.”

[tratto da: Malattie e infortuni sul lavoro bruciano più del 3% del Pil italiano  ]

Interpelli sulla sicurezza sul lavoro: i cinque nuovi quesiti – datati 24 giugno 2015

Giugno 26, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Il 26 giugno 2015 è stata pubblicata dal Ministero del Lavoro una nuova serie di interpelli riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro datata 24 giugno 2015.

I quesiti affrontati sono cinque e nello specifico:

  • Interpretazione dell’art. 65 del D. Lgs. n. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati;
  • Formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività di una medesima figura professionale;
  • Applicazione dell’art. 96 del D. Lgs n. 81/2008 alle imprese familiari;
  • Criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

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[Tratto da: Interpelli sulla sicurezza sul lavoro: i cinque nuovi quesiti – datati 24 giugno 2015 ]

Chiusa la terza fase del Bando Isi 2014

Giugno 26, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Si è conclusa regolarmente la fase di invio telematico delle domande per i finanziamenti alle imprese.

Gli elenchi cronologici delle domande inoltrate attraverso lo sportello telematico saranno pubblicati entro il 1° luglio sul portale Inail, nella sezione “Incentivi per la sicurezza – Bando Isi 2014“.

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[Tratto da: Chiusa la terza fase del Bando Isi 2014 ]

PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI

Giugno 22, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

I posti di lavoro all’interno dei locali in cui si esercita l’attività di costruzione, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi, devono soddisfare alle disposizioni di seguito riportate.

1. Porte di emergenza

1.1 Le porte di emergenza devono aprirsi verso l’esterno.

1.2 Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.

1.3 Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.

2. Areazione e temperatura

2.1 Ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantità di aria. Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d’aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d’aria moleste.

2.2 Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell’inquinamento dell’aria respirata devono essere eliminati rapidamente.

2.3 Durante il lavoro, la temperatura per l’organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.

3. Illuminazione naturale e artificiale

3.1 I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un’adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali

4.1 I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli.

4.2 Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene.

4.3 Le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, nè essere feriti qualora vadano in frantumi.

5. Finestre e lucernari dei locali

5.1 Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori.

5.2 Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i lavoratori presenti.

6. Porte e portoni

6.1 La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall’uso dei locali.

6.2 Un segnale deve essere apposto ad altezza d’uomo sulle porte trasparenti.

6.3 Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti.

6.4 Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando c’è da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.

7. Vie di circolazione e zone di pericolo

7.1 Quando l’uso e l’attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere messo in evidenza.

7.2 Adeguate misure devono essere adottate per proteggere i lavoratori che sono autorizzati ad accedere alle zone di pericolo, le quali devono essere segnalate in maniera ben visibile.

8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili

8.1 Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro.

8.2 Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.

8.3 Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili.

 

 

[Tratto da: ALLEGATO XIII – D. Lgs. n° 81/2008 ]

PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI

Giugno 22, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

 

1. Spogliatoi e armadi per il vestiario

1.1. I locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.

1.2. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

1.3. La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalità e di ergonomia per la tutela e l’igiene dei lavoratori, e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi.

2. Docce

2.1 I locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il numero minimo di docce è di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere.

3. Gabinetti e lavabi

3.11 I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

3.12 I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti.

3.13 I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere.

3.14 Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.

3.15 In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l’allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimità di strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire all’eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.

4. Locali di riposo, di refezione e dormitori

4.1 I locali di riposo e di refezione devono essere forniti di sedili e di tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute in buone condizioni di pulizia.

4.2 Nel caso i pasti vengano consumati in cantiere, i lavoratori devono disporre di attrezzature per scaldare e conservare le vivande ed eventualmente di attrezzature per preparare i loro pasti in condizioni di soddisfacente igienicità.

4.3 I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantità sufficiente nei locali occupati, nonché nelle vicinanze dei posti di lavoro.

4.4 Nei locali di riposo e di refezione così come nei locali chiusi di lavoro è vietato fumare.

4.5 I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono essere riscaldati nella stazione fredda, essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, essere dotati di servizi igienici, di acqua per bere e per lavarsi, nonché di arredamento necessario.

5. Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione

5.1 Non devono avere altezza netta interna inferiore a m 2.40, l’aerazione e l’illuminazione devono essere sempre assicurate da serramenti apribili; l’illuminazione naturale, quando necessario, sarà integrata dall’impianto di illuminazione artificiale.

6. Utilizzo di caravan ai fini igienico assistenziali

6.1 L’uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, è consentito esclusivamente ad inizio cantiere per un periodo massimo di 5 giorni, prima dell’installazione dei servizi di cantiere veri e propri.

6.2 L’uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, è consentito nei cantieri stradali di rilevante lunghezza e brevi tempi di lavorazione su singole posizioni fra loro molto lontane in aggiunta agli ordinari servizi igienico assistenziali posizionati presso le aree di cantiere o i campi base.

 

[Tratto da: ALLEGATO XIII – D. Lgs. n° 81/2008 ]

 

Iscrizione all’Albo Gestori: un Regolamento sulla verifica delle dichiarazioni sostitutive

Giugno 18, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Con Delibera 22 aprile 2015, Il Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori ambientali detta il Regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rese ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

Il Regolamento deriva dalla necessità di uniformare e disciplinare su tutto il territorio nazionale, i criteri e le modalità dei controlli a campione di cui all’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, fermo restando l’obbligo, per le Sezioni regionali, di effettuare idonei controlli in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse.
Il Regolamento, che potrà essere modificato dal Comitato nazionale sulla base delle risultanze fornite dalle Sezioni regionali, sarà adottato in fase sperimentale per un anno dalla data di entrata in vigore della Delibera che però non è stata ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
I controlli a campione previsti, si legge nel Regolamento vanno effettuati da ogni Sezione regionale con cadenza almeno trimestrale e riguardano: iscrizione, variazione dell’iscrizione e rinnovo della stessa.

I controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all’articolo 46 del D.P.R. 445/2000 verranno effettuati mediante consultazione diretta degli archivi dell’amministrazione certificante ovvero mediante richiesta di conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con i dati detenuti dall’amministrazione certificante. Qualora le informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 non siano certificabili o attestabili da altro soggetto pubblico o privato, il responsabile del procedimento potrà chiedere all’interessato la produzione di documenti originali oppure effettuare controlli attraverso i competenti organi della pubblica amministrazione.

Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la presunta falsità dei documenti presentati o esibiti, la Sezione regionale potrà procedere all’emanazione del provvedimento di decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente ottenuti, nonché all’adozione di ogni eventuale provvedimento necessario all’applicazione di quanto previsto all’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Riferimenti normativi:
Delibera 22 aprile 2015.
Regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, rese ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

 

Delibera 22 aprile 2015 (.pdf)

 

[Tratto da: http://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Iscrizione-Albo-Gestori-Regolamento-verifica-dichiarazioni/cb2503ec-7c27-40dd-9377-93866bc63657/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_16_6_2015 ]

Punti di appoggio, basette ed elementi di ripartizione.

Giugno 17, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

La verifica del corretto montaggio del ponteggio rispetto al piano di appoggio esistente è sicuramente una delle maggiori criticità sia per motivi esecutivi, sia per un certo grado di approssimazione che spesso si riscontra in tale operazione.

Il primo soggetto responsabile a riguardo è il datore di lavoro il cui compito in merito viene descritto all’interno del comma 4, articolo 136 del D.Lgs. 81 del 2008:

“Il datore di lavoro assicura che:

a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio sia impedito tramite fissaggio su di una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente”.

L’allegato XVIII – 2.2. Ponteggi in altro materiale, specifica al punto 2.2.1.2.che:

“L’estremità inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni, corredata da elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere un dispositivo di collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico su di essa.”

In merito alla tipologia di materiale da utilizzare, per l’elemento di ripartizione del carico, richiamiamo il Quesito n. 6 e relativa risposta indicata nella Circolare 29 del 2010  avente come oggetto “Quesiti concernenti le norme per la prevenzione infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota”.

“QUESITO: gli elementi di ripartizione dei carichi dei montanti al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette di un ponteggio debbono obbligatoriamente essere costituiti da tavole di legno?

RISPOSTA: gli elementi di ripartizione al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette, in conformità a quanto previsto al punto 2.2.1.2 dell’Allegato XVIII del D.Lgs. 81 del 2008 e s.m.i. devono avere dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa in modo da non superarne la resistenza unitaria; di conseguenza non è prevista l’obbligatorietà di un materiale specifico per realizzare tali elementi di ripartizione, purchè vengano soddisfatte le condizioni di cui sopra, oltre le indicazioni più dettagliate contenute nel PiMUS di cui all’allegato XXII del D.Lgs. 81 del 2008 e s.m.i. redatto per ogni specifico cantiere.”

Quets’ultimo indica che tra i contenuti minimi del PiMUS c’è “5.3. indicazione degli appoggi e degli ancoraggi” e nel caso l’opera necessiti progetto specifico “7.2. modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.)”.

In conclusione quindi il ponteggio, a prescindere dal suo sviluppo, sarà montato completo delle basette, come da specifica presente all’interno del Libretto del fabbricante, e ove necessario, a seguito delle verifiche del piano di appoggio, con i criteri sopra richiamati, verranno posizionati gli elementi di ripartizione dei carichi al di sotto delle basette.

L’installazione delle “basettine” in materiale plastico solitamente color giallo, non possono fungere da elemento di ripartizione dei carichi, ma sono solo propedeutiche per eliminare lo scivolamento e/o per la segnalazione visiva.

Circolare ministero del lavoro 29/10 (.pdf)

[ Tratto da: http://www.cantierepro.it/Punti-di-appoggio–basette-ed-elementi-di-ripartizione-_372.html ]

Prossimo alla nascita l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Giugno 17, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

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E’ stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri lo schema del  Decreto Legislativo per la razionalizzazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale in attuazione alla Legge 183 del 2014. A tal fine è prevista la creazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, avente propria autonomia di bilancio e decisionale in merito alle norme relative alla propria organizzazione e funzionamento.

L’Ispettorato nazionale del lavoro avrà funzione di coordinamento in materia di vigilanza sul lavoro, contribuzione ed assicurazione obbligatoria, in base alle direttive del Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali; definendo tutta la programmazione ispettiva, le modalità di accertamento e le linee di condotta operativa del personale, compreso quello in forza presso INPS e INAIL; questi ultimi, unitamente all’Agenzia delle Entrate, dovranno altresì mettere a disposizione dell’Ispettorato ogni mezzo informativo propedeutico alle verifiche. L’Ispettorato nazionale del lavoro sarà costituito dai seguenti organi:

  • il direttore generale che ne ha la rappresentanza legale;
  • il consiglio di amministrazione;
  • il collegio dei revisori.

Al fine di rafforzare l’azione di coordinamento con altri organi preposti alla vigilanza si prevede :

“*la stipula di appositi protocolli,  anche con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale onde  assicurare l’uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi;

*l’obbligo per ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale di raccordarsi con l’Ispettorato.”

Inoltre all’interno del decreto saranno altresì presenti  disposizioni finalizzate alla semplificazione normativa in materia di ricorsi amministrativi e giudiziari riguardanti gli atti degli organi ispettivi.

Decreto ispettorato nazionale del lavoro (.pdf)

[ Tratto da: http://www.cantierepro.it/Prossimo-alla-nascita-l-Ispettorato-Nazionale-del-Lavoro-_371.html ]