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L’industria Usa del mais e della soia contro l’Oms, che dopo il glifosato, sta per dichiarare cancerogeni altri due erbicidi

Giugno 16, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Le associazioni statunitensi dell’industria del mais e della soia hanno duramente criticato l’intenzione dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) di dichiarare probabilmente cancerogeni altri due erbicidi (2,4-D e dicamba), poche settimane dopo averlo fatto per il glifosato. Secondo le associazioni, si creerà ulteriore confusione tra i consumatori, perché questi due erbicidi, definiti “pilastri per gli agricoltori da decenni”, sono ampiamente utilizzati e vengono ritenuti particolarmente importanti, dal momento che “permettono di gestire le erbe infestanti in modo sostenibile”.

L’industria del mais e della soia accusa lo Iarc di “utilizzare dati fuori dal mondo reale per trovare che quasi tutto ciò che esamina è potenzialmente cancerogeno, compreso il bere caffè, usare l’aloe vera o lavorare nei turni di notte”. Per gli industriali, questo è il modello  seguito per accusare il glifosato, nonostante “la schiacciante risposta degli scienziati, che hanno riconosciuto la sicurezza del prodotto”. Secondo la lobby delle aziende si sta seguendo uno schema analogo per il 2,4-D e il dicamba e altre sostanze chimiche, che sono state oggetto di centinaia di studi scientifici e di revisioni da parte delle agenzie di controllo di  cento paesi, arrivando a concludere che non aumentano i rischi per la salute, se vengono rispettate le condizioni d’uso.

Gli industriali del mais e della soia invitano lo Iarc  a non farsi distrarre dagli ambientalisti, che cercano di “indurre in errore il pubblico sui problemi della sicurezza, creando confusione e panico, e riducendo il tempo e l’attenzione che possono essere dedicati ai reali rischi per l’ambiente e la salute”.

glifosato

 

[Tratto da: http://www.ilfattoalimentare.it/oms-erbicidi-cancerogeni.html ]

Maternità, ispettorato nazionale, sicurezza sul lavoro, nei decreti attuativi del Jobs Act

Giugno 15, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Tutela maternità, vita lavoro, semplificazione dell’attività ispettiva, servizi per il lavoro, pari opportunità, sicurezza sul lavoro. Il Consiglio dei Ministri nella seduta di ieri 11 giugno 2015 ha approvato dei decreti attuativi e dei decreti in esame preliminare in attuazione delle previsioni inserite nel Jobs Act Legge 183/2014. Semplificazioni nel lavoro, nei rapporti di lavoro, misure sulla vigilanza e un lungo passaggio riguardante gli adempimenti per la sicurezza.

Maternità e congedo parentale

Per quanto riguarda i decreti attuativi è stato approvato in esame definitivo il decreto sulla conciliazione cura vita lavoro in attuazione articolo 1, commi 8 e 9, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183. Decreto che interviene sul Testo unico a tutela della maternità 151 del 26 marzo 2001.

Tra le misure approvate alcune riguardano il congedo obbligatorio di maternità flessibile nei casi di parto prematuro o ricovero di neonato, l’estensione fino ai 12 anni dell’arco temporale per il congedo parentale, fino ai 6 anni per il congedo parziale retribuito al 30% che arriva fino agli 8 anni per le famiglie meno abbienti o per adozione e affidamento.

Esteso il congedo di paternità a tutti i lavoratori e non solo ai lavoratori dipendenti. Introdotta inoltre “l’estensione dell’istituto della automaticità delle prestazioni (ovvero l’erogazione dell’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi) anche ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui alla legge n. 335/95 non iscritti ad altre forme obbligatorie”.

Violenza di genere

Il provvedimento attuativo riporta misure anche per quanto riguarda il telelavoro. Sono stati previsti infatti benefici per i datori privati che utilizzeranno telelavoro per agevolare le cure parentali dei dipendenti.

Da segnalare la norma per la tutela sul lavoro delle donne vittime di violenza di genere, norma in base alla quale “si prevede la possibilità per le lavoratrici dipendenti di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico, nonché per le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata o continuativa di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo loro la retribuzione e gli altri istituti connessi”.

Attività ispettiva, ispettorato nazionale

Decreti in esame preliminare. Ancora in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183, in sede di Consiglio è stato approvato un decreto legislativo in esame preliminare in merito a Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.

Il decreto in questione propone di istituire l’Ispettorato nazionale del lavoro, ispettorato che dovrà avere personalità di diritto pubblico, bilancio, norme proprie e autonome di organizzazione con dg cda e collegio revisori, e che dovrà delineare le direttive per tutto il personale ispettivo, di Inps e Inail comprese.

In supporto alla programmazione dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato, si prevede l’obbligo per l’Inps, l’Inail e l’Agenzia delle entrate di mettere a disposizione dell’Ispettorato, anche attraverso l’accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata.

Al fine di rafforzare l’azione di coordinamento con altri organi preposti alla vigilanza si prevede:la stipula di appositi protocolli, anche con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale onde assicurare l’uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi; l’obbligo per ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale di raccordarsi con l’Ispettorato”.

Politiche per il lavoro

Approvato un decreto preliminare che prevede il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 18.

Si tratta della proposta di istituzione di quella che sarà la “Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, coordinata dalla nuova Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), e formata dalle strutture regionali per le Politiche attive del Lavoro, dall’Inps, dall’Inail, dalle Agenzie per il lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione, dagli enti di formazione e da Italia Lavoro e Isfol”.

Verrà inoltre istituito un Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro, un Sistema informativo delle politiche del lavoro e il fascicolo elettronico del lavoratore. All’istituzione dell’Albo provvederà l’Anpal. L’Anpal vigilerà inoltre anche sui Fondi interpofessionali e bilaterali.

Sicurezza sul lavoro

Le misure riguardanti la normativa sulla sicurezza sul lavoro sono state inserire in un decreto legislativo in esame preliminare recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Si tratta di un decreto che si sviluppa in tre parti: Semplificazioni procedure e adempimenti, Disposizioni in materia di rapporto di lavoro e Disposizioni in materia di pari opportunità.

La prima parte Semplificazioni procedure e adempimenti è stata a sua volta suddivisa in quattro punti chiave che riguardano: Razionalizzazione e semplificazione dell’inserimento mirato delle persone con disabilitàRazionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e gestione del rapporto di lavoroRazionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionaliRevisione delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

Queste le semplificazioni proposte in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro:

  • “la revisione della composizione del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di semplificare e snellire le procedure di designazione dei membri;
  • la riduzione dei componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, l’introduzione di una nuova procedura di ricostituzione della Commissione e un aggiornamento delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite;
  • la messa a disposizione al datore di lavoro, da parte dell’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni, di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio;
  • lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorsononché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori;
  • il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo attraverso la realizzazione di un apposito servizio sul portale dell’Inail;
  • la trasmissione all’Inail del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro;
  • la trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell’Inail, esonerando il datore di lavoro;
  • l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni, anticipando la soppressione dell’obbligo, connessa, nelle intenzioni del legislatore, alla emanazione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp)”.

Inserimento persone con disabilità

Per quanto riguarda gli altri tre punti della parte riservata alle semplificazioni, queste le misure previste per l’inserimento mirato delle persone con disabilità:

  • “la possibilità per i datori di lavoro privati di assumere i lavoratori con disabilità mediante la richiesta nominativa, la stipula di convenzioni e l’assunzione diretta. Viene altresì introdotta la possibilità di computare nella quota di riserva i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa di una certa entità anche se non assunti tramite le procedure del collocamento mirato;
  • l’integrale revisione della procedura di concessione dell’incentivo per le assunzioni dei disabili, prevedendo la corresponsione diretta e immediata dell’incentivo al datore di lavoro da parte dell’Inps mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili”.

Politiche lavoro e legislazione sociale

Queste le semplificazioni in tema di rapporti di lavoro:

  • “la tenuta, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del libro unico del lavoro in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • la previsione che tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, ivi compreso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, siano effettuate esclusivamente in via telematica mediante modelli semplificati;
  • il potenziamento della Banca dati politiche attive e passive;
  • l’abolizione dell’autorizzazione al lavoro all’estero e la semplificazione del collocamento della gente di mare“.

Sulla legislazione sociale, sono state proposti provvedimenti in merito alla modifica della maxisanzione sul lavoro nero con nuovi importi sanzionatori per fasce e una procedura per la regolarizzazione delle violazioni, subordinata al tempo di mantenimento del lavoro in nero, quindi:

  • “modifica al c.d. provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, favorendo una “immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, valorizzando gli istituti di tipo premiale”;
  • si chiariscono le nozioni di omessa registrazione e infedele registrazione sul libro unico del lavoro e si modifica il regime delle sanzioni;
  • si modificano le sanzioni in materia di consegna del prospetto paga;
  • si elimina l’obbligo, nell’ambito dei cantieri edili, di munire “il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”.

Pari opportunità

Infine segnaliamo la parte di provvedimento generale sul lavoro riservata alle pari opportunità. Le principali misure proposte riguardano:

  • “la revisione dell’ ambito territoriale di riferimento delle consigliere di parità provinciali in vista della soppressione delle province;
  • la modifica della composizione e delle competenze del Comitato nazionale di parità;
  • la modifica delle competenze e della procedura di designazione e nomina delle consigliere, semplificando l’iter di nomina e superando le incertezze dovute alla precedente formulazione;
  • l’introduzione del principio secondo cui per le consigliere di parità non trova applicazione lo spoil system di cui all’art. 6, comma 1, della legge n. 145/2002;
  • la ridistribuzione fra gli enti interessati degli oneri per il sostegno alle attività delle consigliere;
  • l’introduzione della Conferenza nazionale delle consigliere di parità, per rafforzare e accrescere l’efficacia della loro azione, e consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. La Conferenza sostituisce la Rete delle consigliere e opera senza oneri per la finanza pubblica”.

Per maggiori informazioni: http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=78688

Agenti cancerogeni e mutageni

Giugno 12, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

L’opuscolo vuol essere uno strumento di ausilio nell’utilizzo e nella gestione degli agenti cancerogeni e/o mutageni sul luogo di lavoro.

 Destinato a lavoratori, datori di lavoro e RSPP, fornisce informazioni sulla gestione dei rischi connessi alla presenza di detti agenti nei luoghi di lavoro.

Dopo una panoramica su classificazione ed etichettatura di cancerogenicità e mutagenicità secondo la normativa vigente – aggiornata al Regolamento UE n.1272/2008 (CLP) – e sui meccanismi di cancerogenesi e mutagenesi, vengono descritte le principali misure da intraprendere per il controllo dell’esposizione degli addetti.
Segue una serie di Schede di facile consultazione, dedicate ai principali agenti cancerogeni e/o mutageni in ambito lavorativo, compresi i chemioterapici antiblastici, indi sono riportate le procedure basilari per lavorare in sicurezza.
[Tratto da: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/ListaPubblicazioni/p/DettaglioPubblicazioni/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=UCM_181523&wlpnewPage__dettaglioDaArchivio=true&_windowLabel=newPage]

Avviso 4/2015 – Aziende con CIG

Giugno 12, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Con l’Avviso 4/2015 Fondimpresa ha stanziato 10.000.000,00 di euro per continuare ad offrire opportunità di sostegno e rilancio a imprese e lavoratori coinvolti in stati di crisi aziendale.
Dalle ore 9:00 del 10 luglio 2015 fino al 16 ottobre 2015, le aziende aderenti al Fondo potranno presentare richiesta di piani formativi per l’adeguamento delle competenze e la riqualificazione dei lavoratori che subiscono sospensioni del rapporto di lavoro nell’ambito di accordi che prevedono l’utilizzo di ammortizzatori sociali.
La dotazione stanziata è suddivisa tra i seguenti Ambiti territoriali:

Ambiti Risorse
Nord (Val d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli V.G., Trentino Alto Adige) 5.680.000,00
Centro (Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise) 2.010.000,00
Sud e isole (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) 2.310.000,00


Elementi salienti dell’Avviso*
I Piani formativi finanziati possono essere sia aziendali, sia interaziendali e riguardare anche ambiti multi regionali. In nessun caso è previsto l’utilizzo dei voucher formativi.
L’intervento di Fondimpresa si attua con la concessione di un contributo aggiuntivo del Conto di Sistema fino all’importo massimo di 200.000 euro per azienda.

Quando un Piano riguarda la formazione di lavoratori di unità produttive o aziende collocate in più Ambiti, viene finanziato con le risorse dell’Ambito territoriale da cui proviene la maggioranza dei lavoratori sospesi posti in formazione nel Piano. La piattaforma informatica FPF declinerà la scelta degli ambiti nel seguente modo: Avviso 4/2015 – Nord; Avviso 4/2105 – Centro; Avviso 4/2015 – Sud e Isole.

Le imprese aderenti che richiedono il contributo del Conto di Sistema devono cofinanziare il 70% del costo del Piano con le risorse del proprio Conto Formazione, nel limite delle disponibilità esistenti su tale conto per tutte le proprie matricole INPS aderenti a Fondimpresa, secondo le modalità e le condizioni previste dall’Avviso. Saranno a breve disponibili nella sezione “Aggiornamenti” i fogli di lavoro per la simulazione Costo e Finanziamento.

Il Piano formativo deve essere presentato a Fondimpresa con le modalità stabilite nell’Avviso e nelle “Istruzioni e modelli dell’Avviso 4/2015” (allegato 3 dell’Avviso).

Per poter usufruire di questa opportunità è essenziale che l’azienda abbia effettuato le procedure di registrazione, che le consentono di controllare online il proprio conto.

 

*Si raccomanda la lettura integrale dell’Avviso e delle Istruzioni, con i relativi allegati.

testo integrale dell’avviso  (.pdf)

Avviso 4/2015 – Allegati

Allegato 01 : Dichiarazione di possesso dei requisiti  (.pdf)

Allegato 02 : Schema di garanzia fideiussoria per l’erogazione dell’anticipo  (.pdf)

Allegato 03 : Istruzioni e modelli  (.pdf)

Allegato 04 : Modello accordo sindacale  (.pdf)

Avviso 4/2015 – Modelli_Allegato3

Modello A : Comunicazione su verifiche e controlli in itinere ed ex post sui Piani finanziati  (.pdf)

Modello 1 : Schema di mandato collettivo con contestuale procura all’incasso  (.pdf)

Modello 2.1 : Dichiarazione di vidimazione registri presenze  (.pdf)

Modello 2.2 : Verbale visita verifica in itinere revisore  (.pdf)

Modello 2.3 : Certificazione revisore  (.pdf)

Modello 3 : Dichiarazione di non incompatibilità del revisore  (.pdf)

Modello 4.1  : Dichiarazione finale Azienda titolare/capofila  (.pdf)

Modello 4.2 : Dichiarazione finale Azienda aggregata (piano interaziendale)  (.pdf)

Modello 5 : Nota di debito  (.pdf)

Modello 6 : Registro Didattico e delle Presenze  (.pdf)

Modello 7 : Foglio firma partecipante fuori d’aula  (.pdf)

Modello 8 : Autocertificazione per partecipante per formazione in autoistruzione  (.pdf)

Modelli 9.1 e 9.2 : Foglio firma partecipante FAD  (.pdf)

Modello 10 : Descrizione delle attività preparatorie e di accompagnamento  (.pdf)

 

 

[ Tratto da: http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=834:avviso-4-2015-aziende-con-cig&catid=66:avvisi-aperti&Itemid=320 ]

 

Trabattelli – Quaderno Tecnico

Giugno 10, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Obiettivo dei Quaderni Tecnici è accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

 Forniscono informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali.

I Quaderni sono rivolti a coloro che operano nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili rappresentando un agile strumento sia per l’informazione e la formazione dei lavoratori sia per il miglioramento dell’organizzazione delle piccole e medie imprese.
I quaderni tecnici per i cantieri temporanei e mobili:
1. trabattelli (.pdf)
logo2013
[Tratto da: http://www.inail.it/internet/default/INAILcomunica/ListaPubblicazioni/p/DettaglioPubblicazioni/index.html?wlpnewPage_contentDataFile=UCM_181748&wlpnewPage__dettaglioDaArchivio=true&_windowLabel=newPage ]

Avviso 3/2015 – Innovazione tecnologica

Giugno 09, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Con l’Avviso 3/2015 “Formazione a sostegno dell’innovazione tecnologica di prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti” Fondimpresa finanzia progetti o interventi di innovazione tecnologica nelle imprese aderenti che riguardano l’introduzione di nuovi prodotti e/o un notevole miglioramento di quelli già esistenti, e che richiedono, in una o più fasi della realizzazione e/o del trasferimento, la formazione del personale interessato. Tale Avviso promuove il coinvolgimento delle PMI e delle grandi imprese nell’ambito di reti e filiere.

I Soggetti proponenti di seguito indicati potranno presentare richiesta di finanziamento nelle modalità previste dall’Avviso:

  1. le imprese beneficiarie dell’attività di formazione del Piano per i propri dipendenti, già aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di finanziamento;
  2. gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, nell’Elenco dei Soggetti proponenti qualificati da Fondimpresa, per la categoria III dell’innovazione tecnologica di processo e di prodotto, nel limite della classe di importo e dell’ambito territoriale di iscrizione.

Il Piano deve in ogni caso prevedere, a pena di esclusione, la partecipazione di uno dei soggetti di seguito elencati:

  1. Università pubbliche e private riconosciute,
  2. Enti di ricerca soggetti alla vigilanza del MIUR, laboratori pubblici e privati inclusi nell’apposito albo del MIUR;
  3. altri Organismi di ricerca in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso 3/2015.

La dotazione finanziaria stanziata è di 10.000.000€ ed è suddivisa tra le seguenti macro-aree:

MACRO-AREE Stanziamento
(Euro)
A – Piani con aziende aderenti beneficiarie del NORD (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano).  3.660.000,00
B – Piani con aziende aderenti beneficiarie del CENTRO (Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise).  2.410.000,00
C – Piani con aziende aderenti beneficiarie del SUD E ISOLE (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna).  1.790.000,00
D – Piani con aziende aderenti beneficiarie di due o tre MACRO-AREE.  1.430.000,00
Risorse aggiuntive da assegnare ai piani idonei eccedenti lo stanziamento della macro-area, in ordine cronologico di presentazione in forma completa.  710.000,00
TOTALE  10.000.000,00 

I piani saranno valutati da una Commissione esaminatrice esterna. Lo sportello per la presentazione dei piani aprirà dalle ore 9.00 del 15 luglio 2015 fino alle ore 13.00 del 30 giugno 2016.

[Tratto da: http://www.fondimpresa.it/index.php?option=com_content&view=article&id=830:avviso-3-2015-innovazione-tecnologica&catid=17:avvisi-aperti ]

Bando Isi 2014: il 25 giugno la fase di inoltro delle domande di accesso ai finanziamenti

Giugno 08, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Dalle ore 16 alle 16,30 il terzo step della procedura per l’assegnazione dei 267 milioni di euro messi a disposizione dall’Inail a favore del sistema produttivo italiano. Le aziende potranno inviare, attraverso il portale dell’Istituto, la richiesta di ammissione al contributo utilizzando il proprio codice identificativo

ROMA – È prevista per giovedì 25 giugno la terza fase della procedura per l’assegnazione dei 267 milioni di euro di incentivi a fondo perduto che l’Inailha messo a disposizione del sistema produttivo italiano con il bando Isi 2014. Dalle ore 16 alle 16,30 le imprese potranno, infatti, inviare attraverso lo sportello informatico sul portale dell’Istituto la domanda di ammissione al contributo, utilizzando il codice identificativo che è stato loro attribuito a seguito dell’inserimento online del proprio progetto. Le regole tecniche per l’inoltro delle domande online saranno pubblicate entro il 18 giugno.

Lo stanziamento è ripartito in budget regionali. L’incentivo Isi – ripartito in budget regionali che tengono conto del numero dei lavoratori e dell’indice di gravità degli infortuni rilevato sul territorio – sarà assegnato fino all’esaurimento sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande di partecipazione ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia delle piccole e medie imprese e da Ismea. Gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate saranno pubblicati sul portale Inail, con l’indicazione di quelle collocate in posizione utile per accedere al contributo.

In cinque anni assegnato oltre un miliardo di euro. Lo stanziamento di 267 milioni rappresenta la quinta tranche di un finanziamento complessivo pari a oltre un miliardo di euro che l’Inail ha disposto a partire dal 2010 per sostenere la realizzazione di progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro o per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale da parte delle imprese. Come già disposto nel precedente bando Isi 2013, in considerazione della difficile congiuntura economica è stata mantenuta la maggiorazione al 65% della copertura dei costi di ogni progetto ammesso al finanziamento, per un importo compreso tra un minimo di cinquemila e un massimo di 130mila euro (il limite minimo non è previsto, però, per le imprese che impiegano fino a 50 lavoratori che presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale).

[Tratto da: http://www.inail.it/internet/salastampa/SalastampaContent/PeriGiornalisti/news/p/dettaglioNews/index.html?wlpT1405290831389345366126_contentDataFile=UCM_182197&_windowLabel=T1405290831389345366126 ]

Quello stress che “brucia” l’insegnante: i consigli dell’Inail per prevenire il burnout

Giugno 08, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

E’ uno stato di esaurimento fisico e mentale che mina la produttività e che vede i docenti tra le categorie professionali più a rischio. Sul portale dell’Istituto una scheda curata dal Dimeila propone consigli e strategie di contrasto per migliorare non solo il benessere delle persone ma anche il più generale ambiente scolastico

ROMA – “Bruciato”, “fuso” è il significato letterale di “burnout”, termine che indica quella situazione di stress e disagio lavorativo cronico che – come rivelano diverse ricerche in materia – vede negli insegnanti una delle categorie professionali più colpite. Per aiutare i docenti – e tutto il mondo scolastico – a prevenire questa sindrome e offrire loro suggerimenti utili ai fini del contrasto l’Inail ha recentemente pubblicato sul proprio portale istituzionale la scheda informativa “Burnout e insegnamento”, curata dal dipartimento di Medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila).

Una categoria sempre più a rischio. Valutata inizialmente come malattia professionale specifica delle attività socio-sanitarie, il burnout si riscontra, in realtà, in tutte le professioni basate sui rapporti interpersonali che comportano un elevato investimento emotivo, colpendo soprattutto i soggetti più motivati e con elevate aspettative nei confronti del lavoro. Tra le categorie particolarmente esposte al rischio spicca, così, quella degli insegnanti. Le conseguenze del burnout – si legge nella scheda – “variano da forme più lievi (assenteismo, lieve somatizzazione, deterioramento della prestazione lavorativa) a manifestazioni gravi (sintomi psico-fisici importanti, richiesta di trasferimento, abbandono volontario del posto di lavoro)”.

Tanti i fattori che lo provocano: dalle classi numerose alla troppe pratiche burocratiche. Nel documento curato da Marta Petyx, ricercatrice del Dimeila, sono analizzati i fattori che – per la natura intrinseca dell’insegnamento – possono rappresentare delle potenziali cause di stress: tra questi, le condizioni di lavoro (classi numerose, aule ristrette, carenza di attrezzature didattiche e logistiche), l’organizzazione scolastica (orari e riunioni, eccessive pratiche burocratiche, comunicazione interna poco chiara, carenza di percorsi di aggiornamento) e il complesso delle politiche scolastiche (quadro normativo culturale e pedagogico in continua evoluzione, limitata possibilità di carriera, retribuzione insoddisfacente, precarietà e mobilità).

Come prevenirlo: consapevolezza di sé e delle proprie esigenze. Per prevenire il “rischio burnout” l’insegnante, come indicato nella scheda, può ricorrere ad alcune strategie in grado di agire sua sulla sfera personale che su quella professionale. Innanzitutto è importante acquisire consapevolezza di sé e delle proprie esigenze, prestando attenzione ai primi sintomi psicosomatici e attivandosi ad interpellare esperti. È importante anche affrontare gli insuccessi lavorativi come un momento transitorio e costruttivo, imparando a gestirli diversamente (per esempio corsi di formazione e letture specializzate), porsi obiettivi realistici – tenendo presente i limiti propri e dell’organizzazione – e impegnarsi per raggiungerli (strutturando il tempo lavorativo in modo efficace e flessibile).

Migliorare la comunicazione e le relazioni all’interno del contesto lavorativo. Tra le ulteriori strategie consigliate dai ricercatori del Dimeila anche l’attivazione di una rete sociale e l’organizzazione di occasioni conviviali all’interno della scuola al fine di migliorare la comunicazione e le relazioni all’interno del contesto lavorativo. Ulteriori fattori sui quali agire, infine: “imparare strategie per gestire il carico emotivo e individuare fonti di soddisfazioni e gratificazioni anche esterne al contesto lavorativo; formulare al dirigente proposte per ottimizzare gli aspetti critici a livello organizzativo (preferibilmente insieme ad altri colleghi che sperimentano le stesse difficoltà); valorizzare se stessi e le proprie potenzialità proponendosi per gestire particolari ambiti dell’organizzazione scolastica (formazione, rapporti con il territorio, progettualità specifiche)”.

Compiti dell’organizzazione scolastica. Ridurre il “rischio burnout” è, dunque, un fattore strategico per incrementare il benessere organizzativo e migliorare l’ambiente scolastico. “Secondo l’art. 6 dell’Accordo Europeo sullo stress lavoro-correlato spetta al datore di lavoro stabilire misure adeguate per la prevenzione e la riduzione dello stress – si legge nella scheda – e attuarle con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti”. Tre le direttrici sulle quali intervenire: il complesso generale della gestione e comunicazione; la formazione (stimolare la consapevolezza degli insegnanti, aiutarli a comprendere le cause dello stress e il modo in cui affrontarlo) e, infine, l’informazione e la consultazione dei lavoratori (fornire conoscenze aggiornate rispetto all’organizzazione scolastica, coinvolgere i docenti nelle decisioni e nella gestione).

Tratto da: http://www.inail.it/internet/salastampa/SalastampaContent/PeriGiornalisti/news/p/dettaglioNews/index.html?wlpinternet_salastampa_salastampahome_newsnewsletter_1_contentDataFile=UCM_182252&_windowLabel=internet_salastampa_salastampahome_newsnewsletter_1

Regolamento sulle sostanze e miscele chimiche, i nuovi pittogrammi

Maggio 30, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008) ha modificato e abrogato le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e ha modificato il Regolamento (CE) n. 1907/2006 Reach in materia di sostanze e miscele chimiche pericolose.

Il regolamento prevede anche l’utilizzo di nuovi pittogrammi. Essi saranno a forma di diamante rosso con sfondo bianco e sostituiranno i vecchi simboli quadrati di colore arancione applicati secondo la legislazione modificata e/o abrogata.

Così, a partire dal 1° giugno 2015, le miscele dovranno essere etichettate secondo la nuova normativa, ma, a proposito di pittogrammi, fino al 1° giugno 2017 sarà ancora possibile trovare sul mercato prodotti muniti dei vecchi simboli.

Nell’etichetta saranno anche presenti:

  • le indicazioni di pericolo H;
  • i consigli di prudenza P;
  • oltre ai nomi delle sostanze presenti nella miscela che la rendono pericolosa.

Come noto, i pittogrammi sono simboli che vengono stampati sulle etichette dei prodotti chimici e che servono a informare in ordine ai tipi di pericolo connessi: a) all’uso; b) alla manipolazione; c) al trasporto; d) alla conservazione dei prodotti.

Ecco i nove pericoli corrispondenti ai nove nuovi pittogrammi che indicano se le sostanze/miscele chimiche sono:

  1. infiammabili;
  2. comburenti;
  3. con gas sotto pressione;
  4. a tossicità acuta;
  5. con percolo esplosivo;
  6. con gravi effetti sulla salute;
  7. con pericolo per le vie respiratorie, sonnolenza-vertigini, allergia/irritazione cutanea;
  8. corrosive;
  9. con effetti sull’ambiente (organismi acquatici…)

nove-pittogrammi-regolamento-clp

 

I pittogrammi Clp, tratti dalla nota pubblicata dall’Istituto superiore di sanità il 20 maggio 2015.

Tratto da: http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/esperto-risponde/regolamento-sulle-sostanze-e-miscele-chimiche-i-nuovi-pittogrammi.htm

Come fare la valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro

Maggio 13, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

download (4)Il rischio di incendio nei luoghi di lavoro è legato non solo al tipo di attività svolto e ai materiali immagazzinati e manipolati, ma anche alle attrezzature presenti, agli arredi, alle caratteristiche costruttive e ai materiali di rivestimento utilizzati.

È sufficiente conoscere come avviene il processo di combustione per comprendere come quasi ogni luogo di lavoro presenti potenzialmente un pericolo di incendio. Nell’ambiente lavorativo è probabile che materiali, attrezzature e attività lavorative forniscano gli elementi necessari per la combustione (combustibile e innesco): aggiungendo il comburente presente nell’aria si formano le condizioni indispensabili perché si sviluppi un incendio. Ma per capire per ogni specifico luogo di lavoro (ad esempio un albergo, un ristorante, una fabbrica ecc.) “con quale probabilità quest’evento critico si possa verificare, quali danni possa cagionare, e come poterlo prevenire e fronteggiare, deve essere sviluppata la valutazione del rischio d’incendio”.
 
Ma come si fa la valutazione del rischio incendio?
 
Abbiamo già detto che tale valutazione permette di individuare il livello di esposizione al rischio incendio in ogni ambiente di lavoro. In particolare “il livello esprime la probabilità che questo evento accada e le possibili conseguenze dannose per le persone e i beni presenti. Stabilire il livello di esposizione al rischio di incendio, consente di individuare azioni e misure per ridurre cause di innesco e propagazione”. E la valutazione dei rischi “si sviluppa attraverso le diverse fasi con le quali viene identificata la migliore strategia antincendio da adottare nel luogo di lavoro esaminato”.
 
Per identificare i pericoli di incendio devono essere innanzitutto individuati “tutti i materiali combustibili e infiammabili presenti nel luogo di lavoro e nelle diverse parti di esso”. E i combustibili “possono essere classificati in solidi, liquidi e gassosi in base allo stato fisico in cui si trovano a temperatura e pressione ambiente”.
Facciamo qualche esempio:
 
– combustibili solidi: “sono molto usati e quindi largamente presenti nei più comuni luoghi di lavoro. Tra i combustibili solidi naturali il più importante, per il diffuso utilizzo anche dei suoi derivati, è il legno. La temperatura di accensione del legno è piuttosto contenuta, intorno ai 250°C, ciò rende il legno un materiale che, quando innescato, brucia facilmente propagando l’incendio. Un altro fattore che influisce sullo sviluppo dell’incendio è la parcellizzazione del combustibile (sia solido sia liquido) che, ridotto in piccole particelle migliora la miscelazione con l’aria (comburente), aumentando sulla velocità di combustione (ad esempio: un ceppo di legno brucia più lentamente dello stesso volume di legno ridotto in segatura). Nella valutazione dei rischi correlati ai combustibili solidi, si dovrà quindi tenere conto anche di questa caratteristica, rappresentata dalla pezzatura dei materiali, che influirà sulla determinazione del livello di rischio di incendio”;
 
– combustibili liquidi: sono artificiali e naturali. Tra questi ultimi “sono classificati i derivati del petrolio (benzine, alcol, olii ecc.), di gran lunga più utilizzati rispetto ai combustibili liquidi artificiali. La combustione, anche per questi materiali, si sviluppa solo se c’è presenza contemporanea di un combustibile, di un comburente e di un’energia di attivazione (temperatura di infiammabilità). Nei liquidi, il combustibile è formato dai vapori dei liquidi che devono miscelarsi con l’ossigeno dell’aria in concentrazioni comprese nel campo di infiammabilità. Quest’ultimo esprime il rapporto tra combustibile e comburente, nel quale la miscela, se innescata, brucia”. I parametri per valutare la pericolosità dei liquidi infiammabili sono “legati al campo e alla temperatura di infiammabilità. Valori bassi della temperatura di infiammabilità indicano una maggiore pericolosità del combustibile”;
 
– combustibili gassosi: “fra i combustibili gassosi naturali, i più diffusi sono gli idrocarburi gassosi: metano, etano, propano e butano (il primo è il comune gas stoccato in bombole da cucina o in serbatoi da esterni, composto da propano e butano che opportunamente miscelati formano il gpl). I gas combustibili sono generalmente molto puri, miscelati con l’aria (e quindi con l’ossigeno) bruciano senza dare origine a sostanze incombuste e a fumi”.
 
Dopo questo brevissimo approfondimento sui combustibili, torniamo alla valutazione dei rischi.
 
Ai fini della valutazione del rischio di incendio “dovranno essere individuati i materiali che possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio come, ad esempio, grandi quantitativi di carta, materiali da imballaggio, materiali plastici, legnami, vernici e i solventi infiammabili, i gas infiammabili ecc. Parallelamente, dovranno essere analizzate le condizioni ambientali che caratterizzano il luogo di lavoro in esame in relazione ai pericoli di incendio presenti”.
Inoltre nei luoghi di lavoro “possono trovarsi anche sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono cause potenziali di incendio e possono favorirne la propagazione”( in alcuni casi “possono essere di immediata identificazione”, in altri “possono essere conseguenza di difetti meccanici o elettrici”).
Con la valutazione dei rischi dovranno poi essere identificate “le sorgenti di calore che potrebbero causare l’innesco dei materiali combustibili (ad esempio l’uso fiamme libere, attriti, macchine e apparecchiature non installate o utilizzate secondo le norme di buona tecnica, o da processi lavorativi che comportano presenza di fiamme o scintille (taglio, affilatura, saldatura). Infine, nella valutazione dei rischi, dovranno essere indicati i lavoratori e le altre persone presenti in relazione al rischio di incendio riscontrato”.
 
Anche nelle situazioni in cui nessuno risulti particolarmente esposto, non devono essere dimenticate situazioni e casi specifici: ad esempio la presenza di persone “incapaci di reagire prontamente in caso di incendio perché non conoscono l’ambiente che frequentano occasionalmente (come il pubblico presente durante uno spettacolo), oppure perché impegnati in attività che riducono la percezione dell’evento (ad esempio orario di riposo nelle strutture ricettive) o, infine, per ridotte capacità percettive (bambini e disabili)”.
 
A conclusione delle analisi effettuate – continua il documento – “la valutazione qualitativa degli elementi osservati permetterà di classificare l’intero luogo di lavoro analizzato e ogni parte di esso, secondo un livello di rischio d’incendio raggiunto: basso, medio, elevato”.
 
Concludiamo questa breve presentazione della valutazione del rischio incendio ricordando laclassificazione a seconda dei livelli di rischio:
– luoghi di lavoro a rischio di incendio basso: “luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata;
– luoghi di lavoro a rischio di incendio medio: luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata;
– luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato: luoghi di lavoro o parte di essi, in cui: per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio”.
 
 
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in collaborazione con il Fondo Europeo per l’Integrazione dei Paesi Terzi, ” Sicurezza antincendio & datori di lavoro – Linee guida per la valutazione dei rischi“, edizione maggio 2014.