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Archive for the ‘SICUREZZA SUL LAVORO’

Aggressioni al personale sanitario

Novembre 13, 2018 By: PolissFormazione Category: INAIL, SICUREZZA SUL LAVORO

Il tema delle aggressioni al personale sanitario resta di grande attualità.
Il GdL CIIP sullo Stress lavoro-correlato a fine 2018 ha ripreso un confronto fra le Associazioni aderenti su questa tematica. 

Si ritiene di proporre alcuni documenti di interesse.

In particolare:

La pubblicazione “FACTS 24” di EU OSHA del 2002:
La violenza sul lavoro

I risultati dell’indagine del Centro Studi NURSIND dell’estate 2013:
Indagine sulle aggressioni al personale sanitario

Factsheet_24_-_La_violenza_sul_lavoro Indagine_sulle_aggressioni_al_personale_sanitario

Indagine_sulle_aggressioni_al_personale_sanitario

Inail: classificazione dei sistemi di protezione individuale dalle cadute

Ottobre 22, 2018 By: PolissFormazione Category: INAIL, SICUREZZA SUL LAVORO

sistemi di protezione individuale dalle cadute, che vengono frequentemente utilizzati nei cantieri temporanei o mobili durante le attività in quota, “vanno utilizzati nei casi in cui, a seguito della valutazione dei rischi, le caratteristiche intrinseche dei luoghi di lavoro, le procedure di lavoro dell’azienda che effettua l’attività e l’adozione di dispositivi di protezione collettiva non permettono di ridurre a livello accettabile i rischi specifici. Solo in questi casi diventa indispensabile adottare tali sistemi di protezione individuale dalle cadute che devono essere idonei allo scopo”.

Il documento fa parte dei “ Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili” – pubblicati dall’Inail come aggiornamento di analoghi Quaderni Tecnici prodotti nel 2014 – e forniscono non solo informazioni su leggi, circolari e norme tecniche specifiche, ma possono aiutare gli operatori a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione.

La destinazione e i riferimenti dei sistemi di protezione individuale dalle cadute

Nel documento si indica che i sistemi di protezione individuale dalle cadute sono un assemblaggio di componenti, “destinati a proteggere il lavoratore contro le cadute dall’alto, comprendenti un’imbracatura ed un sistema di collegamento che deve essere collegato ad un punto di ancoraggio sicuro”.

 

Riguardo poi alla destinazione d’uso si ricorda ancora una volta che nei lavori in quota, “qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei all’uso specifico e composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi al Regolamento (UE) 2016/425, ovvero recanti la marcatura CE quali, ad esempio:

  • Dispositivo di ancoraggio non permanente;
  • Connettore;
  • Cordino (arresto caduta, trattenuta, posizionamento sul lavoro);
  • Assorbitore di energia;
  • Imbracatura per il corpo;
  • Cintura di posizionamento sul lavoro;
  • Cintura di trattenuta;
  • Dispositivo anticaduta di tipo retrattile;
  • Dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di ancoraggio flessibile;
  • Dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di ancoraggio rigida”.

Come sempre la parte più modificata nell’aggiornamento del 2018, rispetto all’edizione del 2014, è quella relativa ai documenti di riferimento per i sistemi di protezione individuale dalle cadute:

  • Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/ CEE del Consiglio;
  • D.lgs. 81/08 e smi – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • UNI 11158:2015 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Sistemi di protezione individuale delle cadute – Guida per la selezione e l’uso;
  • UNI EN 363:2008 – Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute – Sistemi individuali per la protezione contro le cadute.

 

La classificazione dei sistemi di protezione individuale dalle cadute

Veniamo invece alla classificazione dei sistemi di protezione individuale dalle cadute che vengono raggruppati secondo la UNI EN 363: 2008 e comprendono:

  1. Sistema di trattenuta: “sistema di protezione individuale dalle cadute che impedisce al lavoratore di raggiungere le zone dove esiste il rischio di caduta dall’alto.
  2. Sistema di posizionamento sul lavoro: sistema di protezione individuale dalle cadute che permette alla persona di lavorare sostenuta, in tensione/trattenuta, in maniera tale che sia prevenuta la caduta.
  3. Sistema di accesso su fune: sistema di protezione individuale dalle cadute, che permette al lavoratore di andare e tornare dal posto di lavoro in maniera tale che sia impedita o arrestata la caduta, utilizzando una fune di lavoro e una fune di sicurezza, collegate separatamente a punti di ancoraggio sicuri.
  4. Sistema di arresto caduta: sistema di protezione individuale dalle cadute che limita la forza d’urto sul corpo del lavoratore durante l’arresto caduta.
  5. Sistema di salvataggio: sistema di protezione individuale dalle cadute con il quale una persona può salvare se stessa o altri, in maniera tale che sia prevenuta la caduta”.

 

Ci soffermiamo oggi in particolare sui sistemi di trattenuta, sui sistemi di posizionamento e sul sistema di arresto caduta.

 

Si indica che un sistema di trattenuta è “un sistema di protezione individuale dalle cadute che evita le cadute dall’alto limitando lo spostamento del lavoratore” e ha, dunque, le seguenti caratteristiche:

  • “limita il movimento del lavoratore in modo che questi non possa raggiungere le zone dove potrebbe verificarsi una caduta dall’alto;
  • non è destinato ad arrestare una caduta dall’alto;
  • non è destinato a situazioni di lavoro in cui il lavoratore necessiti di essere sostenuto dal dispositivo di tenuta del corpo (es. evitare scivolamenti o cadute)”.

 

Riportiamo anche qualche breve indicazione sul sistema di posizionamento sul lavoro che ha, invece, le seguenti caratteristiche:

  • “evita la caduta del lavoratore;
  • permette al lavoratore di posizionarsi nel luogo di lavoro, sostenuto in tensione/ trattenuta;
  • non è destinato ad arrestare una caduta dall’alto”.

Qualora esista il rischio di caduta dall’alto in aggiunta al sistema di posizionamento sul lavoro deve essere utilizzato un sistema di arresto caduta.

 

Il sistema di arresto caduta, che abbiamo visto essere un sistema che “arresta la caduta e limita la forza d’urto sul corpo del lavoratore durante l’arresto della caduta”, ha le “seguenti caratteristiche:

  • non evita la caduta;
  • limita la lunghezza della caduta;
  • permette al lavoratore di raggiungere zone o posizioni in cui esiste il rischio di caduta e, quando si verifica la caduta, l’arresta;
  • fornisce la sospensione dopo l’arresto della caduta”.

SistemiProtezioneCadute2018

Il primo soccorso nei luoghi di lavoro

Ottobre 08, 2018 By: PolissFormazione Category: INAIL, SICUREZZA SUL LAVORO

La normativa conferisce al primo soccorso un ruolo importante all’interno del sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e obbliga il datore di lavoro a formare gli addetti e a organizzare il piano di emergenza.

Dall’organizzazione del sistema di Primo Soccorso aziendale dipende l’attivazione precoce e tempestiva dei primi anelli della catena dell’emergenza che, in attesa dell’arrivo del soccorso avanzato, rappresentano un momento chiave per permettere la sopravvivenza dell’infortunato. Il manuale di primo soccorso fornisce indicazioni normative e sanitarie ad uso delle principali figure coinvolte.

indice del documento:

La gestione del primo soccorso nei luoghi di lavoro

Il primo soccorso nei luoghi di lavoro

Organizzazione del primo soccorso

La valutazione del rischio e la classificazione aziendale

Designazione e nomina degli addetti

Formazione degli addetti al primo soccorso

Attrezzature e dispositivi di primo soccorso

Piano di primo soccorso

Informazione dei lavoratori

Cenni di anatomia e fisiologia

Cenni generali

Apparato cardiocircolatorio

Apparato respiratorio

Apparato muscolo-scheletrico

Sistema nervoso

Occhio

Cute

Supporto vitale di base e defibrillazione precoce

La morte cardiaca improvvisa

La catena della sopravvivenza

La sequenza di BLSD nell’adulto

Ostruzione da corpo estraneo nell’adulto

Il supporto vitale nel traumatizzato

Il trauma in ambiente di lavoro

La catena della sopravvivenza nel trauma

La valutazione dello scenario: identificare i pericoli e agire in sicurezza

La valutazione del lavoratore infortunato

Mobilizzazione del traumatizzato

Presidi per l’immobilizzazione e il trasporto

Principali patologie presenti in caso di infortunio

Lesioni a carico dell’apparato locomotore

Le ferite

Le emorragie

Folgorazione

Lesioni da caldo e da freddo

Lavori in quota

Ambienti confinati o sospetti di inquinamento

Altri interventi di primo soccorso

Sincope e lipotimia

Shock

Edema polmonare acuto

Dolore acuto stenocardico

Epilessia

Crisi asmatica

Reazioni allergiche

Shock anafilattico

Punture e morsi di animali

Traumi oculari

Intossicazione da agenti chimici

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In caso di danni, rispondono l’impresa e il direttore dei lavori

Ottobre 25, 2016 By: PolissFormazione Category: SICUREZZA SUL LAVORO

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La Cassazione: pagano in solido i responsabili della cattiva esecuzione

L’approfondimento di questa settimana è dedicato al tema dell’appalto in condominio, in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 21 settembre 2016, n. 18521. Con questa decisione la Corte ha precisato che nelle ipotesi d’inesatta esecuzione dei lavori condominiali, l’impresa appaltatrice e il direttore dei lavori rispondono in solido dei danni causati ai condomini. I giudici della Suprema Corte hanno respinto il ricorso del professionista che pretendeva di essere tenuto indenne dall’addebito della cattiva esecuzione dell’appalto e hanno chiarito che ai fini della responsabilità solidale è sufficiente che le azioni dei danneggianti abbiano concorso a produrre l’evento, anche per illeciti differenti o violazione di norme diverse.

Appalto

L’appalto è il contratto con cui una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. In caso di lavori edili, il condominio committente può agire per chiedere il risarcimento dei danni subiti in esecuzione dell’appalto nei confronti dell’impresa e del direttore dei lavori.

Direttore dei lavori

Il direttore dei lavori è un professionista che nell’interesse del committente ha il dovere di seguire i lavori ed impartire indicazioni affinché l’opera risponda alle prescrizioni contrattuali e alle c.d. “regole dell’arte”. Rientrano nelle competenze specifiche del direttore dei lavori: l’accertamento di conformità dell’opera al progetto e alle norme tecniche, nonché l’adozione di tutte quelle misure necessarie a garantire la funzionalità dell’opera. Nel caso esaminato dalla Corte il direttore dei lavori è stato considerato responsabile per aver rilevato i vizi soltanto sei mesi dopo la conclusione delle opere e la consegna delle stesse da parte dell’impresa che aveva eseguito male l’incarico.

Progetto

Secondo la Cassazione l’incarico del direttore dei lavori non può essere solamente quello di verificare la conformità dell’opera al progetto, “scaricando” la responsabilità della cattiva esecuzione dell’opera in capo al progettista, ma deve necessariamente ricomprendere l’esame della fattibilità e della regolarità dell’intero progetto.

Responsabilità solidale

In tema di contratto di appalto esiste un vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore, il progettista e il direttore dei lavori, nelle ipotesi in cui i rispettivi inadempimenti abbiano concorso a produrre il danno subito dal committente. Il principio sancito dalla Cassazione è oltremodo desumibile dall’interpretazione dell’art. 2055 cod. civ., che pur essendo una norma in tema di responsabilità extracontrattuale può essere applicata estensivamente anche nei casi in cui gli autori del danno debbano rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.

Rovina e difetti di immobili

L’art. 1669 c.c. dispone che quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. La norma stabilisce che il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.

La sicurezza sul lavoro

Dicembre 21, 2015 By: PolissFormazione Category: SICUREZZA SUL LAVORO

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Attenzione! Qui, si dovrebbero applicare determinate normative di sicurezza.

Attenzione! Qui, questi materiali non dovrebbero essere impiegati perché nocivi alla salute.

Attenzione! Qui, i lavoratori non sono sufficientemente qualificati e tecnicamente preparati per svolgere tali mansioni.

Avvertimenti sottovalutati, aggirati, che nel tempo si sono resi tanto vani, da far passare per giusto, quello che giusto proprio non si può considerare come tale. Perché, morire sul posto di lavoro, non è più giustificabile. Morire perché si è preferito accettare condizioni disagevoli pur di lavorare. Morire per colpa di chi poteva fare delle scelte diverse, magari proprio quelle giuste, non permettendo più che tante vite umane, uscite di casa la mattina, non facessero più ritorno.  Questi morti devono pesare sulle coscienze collettive, soprattutto quando, da individui con una propria identità, si sono trasformati in unità statistiche. Non più persone ma numeri. Numeri seriali di matrici, che ogni anno, entrano a far parte di trend statistici con il nome di morti bianche. E questo, è stato evidenziato dai dati elaborati dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega Engineering di Mestre, che con l’ausilio anche di fonti Inail, continuano a registrare un aumento delle morti bianche. Ad agosto 2015 la percentuale di decessi sul lavoro si è attestata sull’11,7%. Dei quali, 546 rilevati nei soli primi otto mesi dell’anno. E in un solo mese (luglio 2015-agosto 2015), si è passati dal 9,5% all’11,7%.  Dati del tutto poco edificanti che non lasciano in alcun modo capire cosa realmente spinge, la classe dirigente, a disinteressarsi della sicurezza sul lavoro, rendendosi colpevoli del più grave dei reati: l’omissione. Un’omissione imputabile proprio ai datori di lavoro che, troppo spesso, chiudono gli occhi e aggirano le leggi, quando è invece richiesta loro una preventiva conoscenza di tutte le disposizioni normative. Non solo quindi poteri direttivi e incolumità. Oggi, più che in passato, è richiesto un forte senso di responsabilità, di valutazione di tutti i rischi, per garantire quella sicurezza e quel benessere psico-fisico dovuto ai propri lavoratori.  E’ quindi compito primario dei vertici dotarsi di una rete organizzativa e di gestione, in grado di assolvere tutti i compiti previsti dalla legge in materia di sicurezza, la cui elusione è penalmente perseguibile. Una legge, o come sosteneva il sociologo Durkheim, una regola, deve potersi elevare sopra di tutto e di tutti, ed essere presa come maniera di agire obbligatoria, svincolata dal libero arbitrio del singolo individuo. La regola deve applicarsi, così com’è, lì dove è richiesta. Ed è proprio su questo punto, che ci si dovrebbe maggiormente soffermare a mio avviso, ponendo la giusta attenzione sul percorso che porta dalla conoscenza delle normative alla loro indiscussa applicazione. Anche se è dovere di ogni cittadino conoscere le leggi vigenti in ogni settore, sarebbe giusto, vista la dilagante situazione omissiva in cui viviamo, che strutture ed enti predisposti si adoperino al fine di far conoscere agli interessati le normative loro riguardanti. Prendiamo, come caso esplicativo, il D.Lgs 9/04/2008 n.81 e il D.Lgs 4/12/1992 n. 475, sui dispositivi di protezione individuali (D.P.I.). In questi due decreti si fa riferimento a tutta l’attrezzatura destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da tutti quei rischi che ne minacciano la sicurezza o la salute durante la giornata lavorativa. Ma pur esistendo in merito un’ampia normativa, Andrea Di Maso (scrittore, opinionista, imprenditore), in una sua analisi sul fenomeno, dichiara che motivi di carattere psicologico e sociologico impediscono l’applicazione dei D.P.I., ritenuti superflui e di intralcio. Semplici guanti di protezione non si utilizzano perché per molti ridurrebbero la sensibilità tattile e la capacità manuale (aspetti psicologici). Mentre il goliardico senso di appartenenza al gruppo, ritiene più abili e capaci, coloro i quali non abbiano in alcun modo bisogno di eccessivi dispositivi di protezione, perché in grado di svolgere i loro compiti senza margini di errore (aspetti sociologici). E’ bene quindi, per non cadere in queste erronee considerazioni valutative, sensibilizzare, il più possibile, tutto l’organico lavorativo, investendo tempo e risorse su quella che sempre più ciclicamente dovrebbe entrare a far parte di una corretta crescita aziendale: la formazione. Da statistiche nazionali, si evince che, il 10% degli infortuni avviene per cause tecniche e strutturali, mentre il 90% è causato dal comportamento inappropriato dei singoli individui. Ed è per questa ragione che è diventata di fondamentale importanza la formazione preventiva, da applicarsi prima che al lavoratore si assegni un certo lavoro o prima che abbia luogo un suo cambiamento di mansione.  Sarà quindi obbligo da parte del datore di lavoro, come prevedono gli articoli 36 e 37, assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente in materia di sicurezza e salute, nonché una altrettanto adeguata formazione sui rischi e pericoli esistenti all’interno dei luoghi di lavoro stessi. In questo modo il singolo lavoratore diventerà un soggetto beneficiario attivo, consapevole per legge di tutti i suoi diritti.

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 Dott.ssa Tania Nardi