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Politiche Imprenditoriali , Societarie e Sicurezza
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Archive for Giugno, 2015

Malattie e infortuni sul lavoro bruciano più del 3% del Pil italiano

Giugno 29, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Un’attenta politica previdenziale salva vite ma ha anche effetti sull’economia: ogni euro investito in sicurezza sul lavoro genera ritorni per 2,2 euro.

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La sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre ad essere un diritto di ogni lavoratore, rappresenta un fattore economico rilevante sia per le aziende, sia per il sistema Paese. Lo dice, con i numeri, una recente analisi dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Il focus è soprattutto sul “costo” degli infortuni e delle malattie professionali per il sistema economico. Quanto vale? Ogni anno questi malattie e infortuni sul lavoro totalizzano il 4% del Pil mondiale pari a una cifra monstre di 1.251.353 milioni di dollari.

La lente dell’analisi è stata posizionata anche sull’Italia. Guardando da vicino la situazione nel nostro Paese, emerge come il danno economico derivante da infortuni e malattie professionali superi il 3% del Pil.

Solamente nel 2013, secondo l’Inail, sono stati denunciati infatti quasi 695mila infortuni e circa 51.900 malattie professionali. Un tema, quello del peso economico della non sicurezza sul lavoro, che non può essere sottovalutato e che verrà ampiamente affrontato nel corso di Ambiente Lavoro, 16.mo Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che si terrà a Bologna dal 14 al 16 ottobre 2015.

Per le imprese è dunque fondamentale conseguire una maggiore consapevolezza degli alti costi che gravano a bilancio in caso di eventi infortunistici e di malattie professionali. L’incontro di Bologna darà la possibilità di evidenziare il ritorno economico di un’attenta politica di prevenzione sia a livello aziendale, sia in termini di ricadute sociali.

“Nonostante il trend positivo degli ultimi anni, con un calo di circa il 7% degli infortuni denunciati nel 2013 rispetto al 2012 e degli incidenti mortali diminuiti del 17% rispetto all’anno precedente – commenta Marilena Pavarelli, Project Manager di Ambiente Lavoro -, la cultura della sicurezza va sostenuta e favorita anche attraverso analisi economiche che rendano evidenti i benefici derivanti dagli investimenti in questo senso. L’Oshs stima che ogni euro investito in sicurezza generi un ritorno economico di 2,2 euro. Se non dovessero bastare le motivazioni etiche a giustificare l’affermarsi fra lavoratori ed imprenditori di una reale sensibilità verso il tema sicurezza, i dati economici saranno in grado di convincere anche i più scettici.”

[tratto da: Malattie e infortuni sul lavoro bruciano più del 3% del Pil italiano  ]

Interpelli sulla sicurezza sul lavoro: i cinque nuovi quesiti – datati 24 giugno 2015

Giugno 26, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Il 26 giugno 2015 è stata pubblicata dal Ministero del Lavoro una nuova serie di interpelli riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro datata 24 giugno 2015.

I quesiti affrontati sono cinque e nello specifico:

  • Interpretazione dell’art. 65 del D. Lgs. n. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati;
  • Formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività di una medesima figura professionale;
  • Applicazione dell’art. 96 del D. Lgs n. 81/2008 alle imprese familiari;
  • Criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

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[Tratto da: Interpelli sulla sicurezza sul lavoro: i cinque nuovi quesiti – datati 24 giugno 2015 ]

Chiusa la terza fase del Bando Isi 2014

Giugno 26, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Si è conclusa regolarmente la fase di invio telematico delle domande per i finanziamenti alle imprese.

Gli elenchi cronologici delle domande inoltrate attraverso lo sportello telematico saranno pubblicati entro il 1° luglio sul portale Inail, nella sezione “Incentivi per la sicurezza – Bando Isi 2014“.

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[Tratto da: Chiusa la terza fase del Bando Isi 2014 ]

PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI

Giugno 22, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

I posti di lavoro all’interno dei locali in cui si esercita l’attività di costruzione, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi, devono soddisfare alle disposizioni di seguito riportate.

1. Porte di emergenza

1.1 Le porte di emergenza devono aprirsi verso l’esterno.

1.2 Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.

1.3 Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.

2. Areazione e temperatura

2.1 Ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantità di aria. Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d’aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d’aria moleste.

2.2 Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell’inquinamento dell’aria respirata devono essere eliminati rapidamente.

2.3 Durante il lavoro, la temperatura per l’organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.

3. Illuminazione naturale e artificiale

3.1 I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un’adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali

4.1 I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli.

4.2 Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene.

4.3 Le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, nè essere feriti qualora vadano in frantumi.

5. Finestre e lucernari dei locali

5.1 Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori.

5.2 Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i lavoratori presenti.

6. Porte e portoni

6.1 La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall’uso dei locali.

6.2 Un segnale deve essere apposto ad altezza d’uomo sulle porte trasparenti.

6.3 Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti.

6.4 Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando c’è da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.

7. Vie di circolazione e zone di pericolo

7.1 Quando l’uso e l’attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere messo in evidenza.

7.2 Adeguate misure devono essere adottate per proteggere i lavoratori che sono autorizzati ad accedere alle zone di pericolo, le quali devono essere segnalate in maniera ben visibile.

8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili

8.1 Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro.

8.2 Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.

8.3 Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili.

 

 

[Tratto da: ALLEGATO XIII – D. Lgs. n° 81/2008 ]

PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI

Giugno 22, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

 

1. Spogliatoi e armadi per il vestiario

1.1. I locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.

1.2. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

1.3. La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalità e di ergonomia per la tutela e l’igiene dei lavoratori, e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi.

2. Docce

2.1 I locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il numero minimo di docce è di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere.

3. Gabinetti e lavabi

3.11 I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

3.12 I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti.

3.13 I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere.

3.14 Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.

3.15 In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l’allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimità di strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire all’eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.

4. Locali di riposo, di refezione e dormitori

4.1 I locali di riposo e di refezione devono essere forniti di sedili e di tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute in buone condizioni di pulizia.

4.2 Nel caso i pasti vengano consumati in cantiere, i lavoratori devono disporre di attrezzature per scaldare e conservare le vivande ed eventualmente di attrezzature per preparare i loro pasti in condizioni di soddisfacente igienicità.

4.3 I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantità sufficiente nei locali occupati, nonché nelle vicinanze dei posti di lavoro.

4.4 Nei locali di riposo e di refezione così come nei locali chiusi di lavoro è vietato fumare.

4.5 I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono essere riscaldati nella stazione fredda, essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, essere dotati di servizi igienici, di acqua per bere e per lavarsi, nonché di arredamento necessario.

5. Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione

5.1 Non devono avere altezza netta interna inferiore a m 2.40, l’aerazione e l’illuminazione devono essere sempre assicurate da serramenti apribili; l’illuminazione naturale, quando necessario, sarà integrata dall’impianto di illuminazione artificiale.

6. Utilizzo di caravan ai fini igienico assistenziali

6.1 L’uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, è consentito esclusivamente ad inizio cantiere per un periodo massimo di 5 giorni, prima dell’installazione dei servizi di cantiere veri e propri.

6.2 L’uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, è consentito nei cantieri stradali di rilevante lunghezza e brevi tempi di lavorazione su singole posizioni fra loro molto lontane in aggiunta agli ordinari servizi igienico assistenziali posizionati presso le aree di cantiere o i campi base.

 

[Tratto da: ALLEGATO XIII – D. Lgs. n° 81/2008 ]

 

Iscrizione all’Albo Gestori: un Regolamento sulla verifica delle dichiarazioni sostitutive

Giugno 18, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Con Delibera 22 aprile 2015, Il Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori ambientali detta il Regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, rese ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

Il Regolamento deriva dalla necessità di uniformare e disciplinare su tutto il territorio nazionale, i criteri e le modalità dei controlli a campione di cui all’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, fermo restando l’obbligo, per le Sezioni regionali, di effettuare idonei controlli in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni stesse.
Il Regolamento, che potrà essere modificato dal Comitato nazionale sulla base delle risultanze fornite dalle Sezioni regionali, sarà adottato in fase sperimentale per un anno dalla data di entrata in vigore della Delibera che però non è stata ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
I controlli a campione previsti, si legge nel Regolamento vanno effettuati da ogni Sezione regionale con cadenza almeno trimestrale e riguardano: iscrizione, variazione dell’iscrizione e rinnovo della stessa.

I controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all’articolo 46 del D.P.R. 445/2000 verranno effettuati mediante consultazione diretta degli archivi dell’amministrazione certificante ovvero mediante richiesta di conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con i dati detenuti dall’amministrazione certificante. Qualora le informazioni contenute nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 non siano certificabili o attestabili da altro soggetto pubblico o privato, il responsabile del procedimento potrà chiedere all’interessato la produzione di documenti originali oppure effettuare controlli attraverso i competenti organi della pubblica amministrazione.

Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive o la presunta falsità dei documenti presentati o esibiti, la Sezione regionale potrà procedere all’emanazione del provvedimento di decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente ottenuti, nonché all’adozione di ogni eventuale provvedimento necessario all’applicazione di quanto previsto all’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Riferimenti normativi:
Delibera 22 aprile 2015.
Regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, rese ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

 

Delibera 22 aprile 2015 (.pdf)

 

[Tratto da: http://www.insic.it/Tutela-ambientale/Notizie/Iscrizione-Albo-Gestori-Regolamento-verifica-dichiarazioni/cb2503ec-7c27-40dd-9377-93866bc63657/?utm_source=MailUp&utm_medium=email&utm_campaign=NewsInSic_16_6_2015 ]

Punti di appoggio, basette ed elementi di ripartizione.

Giugno 17, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

La verifica del corretto montaggio del ponteggio rispetto al piano di appoggio esistente è sicuramente una delle maggiori criticità sia per motivi esecutivi, sia per un certo grado di approssimazione che spesso si riscontra in tale operazione.

Il primo soggetto responsabile a riguardo è il datore di lavoro il cui compito in merito viene descritto all’interno del comma 4, articolo 136 del D.Lgs. 81 del 2008:

“Il datore di lavoro assicura che:

a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio sia impedito tramite fissaggio su di una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente”.

L’allegato XVIII – 2.2. Ponteggi in altro materiale, specifica al punto 2.2.1.2.che:

“L’estremità inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni, corredata da elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere un dispositivo di collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico su di essa.”

In merito alla tipologia di materiale da utilizzare, per l’elemento di ripartizione del carico, richiamiamo il Quesito n. 6 e relativa risposta indicata nella Circolare 29 del 2010  avente come oggetto “Quesiti concernenti le norme per la prevenzione infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota”.

“QUESITO: gli elementi di ripartizione dei carichi dei montanti al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette di un ponteggio debbono obbligatoriamente essere costituiti da tavole di legno?

RISPOSTA: gli elementi di ripartizione al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette, in conformità a quanto previsto al punto 2.2.1.2 dell’Allegato XVIII del D.Lgs. 81 del 2008 e s.m.i. devono avere dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa in modo da non superarne la resistenza unitaria; di conseguenza non è prevista l’obbligatorietà di un materiale specifico per realizzare tali elementi di ripartizione, purchè vengano soddisfatte le condizioni di cui sopra, oltre le indicazioni più dettagliate contenute nel PiMUS di cui all’allegato XXII del D.Lgs. 81 del 2008 e s.m.i. redatto per ogni specifico cantiere.”

Quets’ultimo indica che tra i contenuti minimi del PiMUS c’è “5.3. indicazione degli appoggi e degli ancoraggi” e nel caso l’opera necessiti progetto specifico “7.2. modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.)”.

In conclusione quindi il ponteggio, a prescindere dal suo sviluppo, sarà montato completo delle basette, come da specifica presente all’interno del Libretto del fabbricante, e ove necessario, a seguito delle verifiche del piano di appoggio, con i criteri sopra richiamati, verranno posizionati gli elementi di ripartizione dei carichi al di sotto delle basette.

L’installazione delle “basettine” in materiale plastico solitamente color giallo, non possono fungere da elemento di ripartizione dei carichi, ma sono solo propedeutiche per eliminare lo scivolamento e/o per la segnalazione visiva.

Circolare ministero del lavoro 29/10 (.pdf)

[ Tratto da: http://www.cantierepro.it/Punti-di-appoggio–basette-ed-elementi-di-ripartizione-_372.html ]

Prossimo alla nascita l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Giugno 17, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

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E’ stato approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri lo schema del  Decreto Legislativo per la razionalizzazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale in attuazione alla Legge 183 del 2014. A tal fine è prevista la creazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, avente propria autonomia di bilancio e decisionale in merito alle norme relative alla propria organizzazione e funzionamento.

L’Ispettorato nazionale del lavoro avrà funzione di coordinamento in materia di vigilanza sul lavoro, contribuzione ed assicurazione obbligatoria, in base alle direttive del Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali; definendo tutta la programmazione ispettiva, le modalità di accertamento e le linee di condotta operativa del personale, compreso quello in forza presso INPS e INAIL; questi ultimi, unitamente all’Agenzia delle Entrate, dovranno altresì mettere a disposizione dell’Ispettorato ogni mezzo informativo propedeutico alle verifiche. L’Ispettorato nazionale del lavoro sarà costituito dai seguenti organi:

  • il direttore generale che ne ha la rappresentanza legale;
  • il consiglio di amministrazione;
  • il collegio dei revisori.

Al fine di rafforzare l’azione di coordinamento con altri organi preposti alla vigilanza si prevede :

“*la stipula di appositi protocolli,  anche con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale onde  assicurare l’uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi;

*l’obbligo per ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale di raccordarsi con l’Ispettorato.”

Inoltre all’interno del decreto saranno altresì presenti  disposizioni finalizzate alla semplificazione normativa in materia di ricorsi amministrativi e giudiziari riguardanti gli atti degli organi ispettivi.

Decreto ispettorato nazionale del lavoro (.pdf)

[ Tratto da: http://www.cantierepro.it/Prossimo-alla-nascita-l-Ispettorato-Nazionale-del-Lavoro-_371.html ]

L’industria Usa del mais e della soia contro l’Oms, che dopo il glifosato, sta per dichiarare cancerogeni altri due erbicidi

Giugno 16, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Le associazioni statunitensi dell’industria del mais e della soia hanno duramente criticato l’intenzione dell’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) di dichiarare probabilmente cancerogeni altri due erbicidi (2,4-D e dicamba), poche settimane dopo averlo fatto per il glifosato. Secondo le associazioni, si creerà ulteriore confusione tra i consumatori, perché questi due erbicidi, definiti “pilastri per gli agricoltori da decenni”, sono ampiamente utilizzati e vengono ritenuti particolarmente importanti, dal momento che “permettono di gestire le erbe infestanti in modo sostenibile”.

L’industria del mais e della soia accusa lo Iarc di “utilizzare dati fuori dal mondo reale per trovare che quasi tutto ciò che esamina è potenzialmente cancerogeno, compreso il bere caffè, usare l’aloe vera o lavorare nei turni di notte”. Per gli industriali, questo è il modello  seguito per accusare il glifosato, nonostante “la schiacciante risposta degli scienziati, che hanno riconosciuto la sicurezza del prodotto”. Secondo la lobby delle aziende si sta seguendo uno schema analogo per il 2,4-D e il dicamba e altre sostanze chimiche, che sono state oggetto di centinaia di studi scientifici e di revisioni da parte delle agenzie di controllo di  cento paesi, arrivando a concludere che non aumentano i rischi per la salute, se vengono rispettate le condizioni d’uso.

Gli industriali del mais e della soia invitano lo Iarc  a non farsi distrarre dagli ambientalisti, che cercano di “indurre in errore il pubblico sui problemi della sicurezza, creando confusione e panico, e riducendo il tempo e l’attenzione che possono essere dedicati ai reali rischi per l’ambiente e la salute”.

glifosato

 

[Tratto da: http://www.ilfattoalimentare.it/oms-erbicidi-cancerogeni.html ]

Maternità, ispettorato nazionale, sicurezza sul lavoro, nei decreti attuativi del Jobs Act

Giugno 15, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Tutela maternità, vita lavoro, semplificazione dell’attività ispettiva, servizi per il lavoro, pari opportunità, sicurezza sul lavoro. Il Consiglio dei Ministri nella seduta di ieri 11 giugno 2015 ha approvato dei decreti attuativi e dei decreti in esame preliminare in attuazione delle previsioni inserite nel Jobs Act Legge 183/2014. Semplificazioni nel lavoro, nei rapporti di lavoro, misure sulla vigilanza e un lungo passaggio riguardante gli adempimenti per la sicurezza.

Maternità e congedo parentale

Per quanto riguarda i decreti attuativi è stato approvato in esame definitivo il decreto sulla conciliazione cura vita lavoro in attuazione articolo 1, commi 8 e 9, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183. Decreto che interviene sul Testo unico a tutela della maternità 151 del 26 marzo 2001.

Tra le misure approvate alcune riguardano il congedo obbligatorio di maternità flessibile nei casi di parto prematuro o ricovero di neonato, l’estensione fino ai 12 anni dell’arco temporale per il congedo parentale, fino ai 6 anni per il congedo parziale retribuito al 30% che arriva fino agli 8 anni per le famiglie meno abbienti o per adozione e affidamento.

Esteso il congedo di paternità a tutti i lavoratori e non solo ai lavoratori dipendenti. Introdotta inoltre “l’estensione dell’istituto della automaticità delle prestazioni (ovvero l’erogazione dell’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi) anche ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui alla legge n. 335/95 non iscritti ad altre forme obbligatorie”.

Violenza di genere

Il provvedimento attuativo riporta misure anche per quanto riguarda il telelavoro. Sono stati previsti infatti benefici per i datori privati che utilizzeranno telelavoro per agevolare le cure parentali dei dipendenti.

Da segnalare la norma per la tutela sul lavoro delle donne vittime di violenza di genere, norma in base alla quale “si prevede la possibilità per le lavoratrici dipendenti di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico, nonché per le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata o continuativa di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a tali percorsi, garantendo loro la retribuzione e gli altri istituti connessi”.

Attività ispettiva, ispettorato nazionale

Decreti in esame preliminare. Ancora in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183, in sede di Consiglio è stato approvato un decreto legislativo in esame preliminare in merito a Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.

Il decreto in questione propone di istituire l’Ispettorato nazionale del lavoro, ispettorato che dovrà avere personalità di diritto pubblico, bilancio, norme proprie e autonome di organizzazione con dg cda e collegio revisori, e che dovrà delineare le direttive per tutto il personale ispettivo, di Inps e Inail comprese.

In supporto alla programmazione dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato, si prevede l’obbligo per l’Inps, l’Inail e l’Agenzia delle entrate di mettere a disposizione dell’Ispettorato, anche attraverso l’accesso a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata.

Al fine di rafforzare l’azione di coordinamento con altri organi preposti alla vigilanza si prevede:la stipula di appositi protocolli, anche con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale onde assicurare l’uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi; l’obbligo per ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale di raccordarsi con l’Ispettorato”.

Politiche per il lavoro

Approvato un decreto preliminare che prevede il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della Legge 10 dicembre 2014, n. 18.

Si tratta della proposta di istituzione di quella che sarà la “Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, coordinata dalla nuova Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), e formata dalle strutture regionali per le Politiche attive del Lavoro, dall’Inps, dall’Inail, dalle Agenzie per il lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione, dagli enti di formazione e da Italia Lavoro e Isfol”.

Verrà inoltre istituito un Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro, un Sistema informativo delle politiche del lavoro e il fascicolo elettronico del lavoratore. All’istituzione dell’Albo provvederà l’Anpal. L’Anpal vigilerà inoltre anche sui Fondi interpofessionali e bilaterali.

Sicurezza sul lavoro

Le misure riguardanti la normativa sulla sicurezza sul lavoro sono state inserire in un decreto legislativo in esame preliminare recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

Si tratta di un decreto che si sviluppa in tre parti: Semplificazioni procedure e adempimenti, Disposizioni in materia di rapporto di lavoro e Disposizioni in materia di pari opportunità.

La prima parte Semplificazioni procedure e adempimenti è stata a sua volta suddivisa in quattro punti chiave che riguardano: Razionalizzazione e semplificazione dell’inserimento mirato delle persone con disabilitàRazionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e gestione del rapporto di lavoroRazionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionaliRevisione delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

Queste le semplificazioni proposte in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro:

  • “la revisione della composizione del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di semplificare e snellire le procedure di designazione dei membri;
  • la riduzione dei componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, l’introduzione di una nuova procedura di ricostituzione della Commissione e un aggiornamento delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite;
  • la messa a disposizione al datore di lavoro, da parte dell’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni, di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio;
  • lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorsononché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori;
  • il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo attraverso la realizzazione di un apposito servizio sul portale dell’Inail;
  • la trasmissione all’Inail del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro;
  • la trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell’Inail, esonerando il datore di lavoro;
  • l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni, anticipando la soppressione dell’obbligo, connessa, nelle intenzioni del legislatore, alla emanazione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp)”.

Inserimento persone con disabilità

Per quanto riguarda gli altri tre punti della parte riservata alle semplificazioni, queste le misure previste per l’inserimento mirato delle persone con disabilità:

  • “la possibilità per i datori di lavoro privati di assumere i lavoratori con disabilità mediante la richiesta nominativa, la stipula di convenzioni e l’assunzione diretta. Viene altresì introdotta la possibilità di computare nella quota di riserva i lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa di una certa entità anche se non assunti tramite le procedure del collocamento mirato;
  • l’integrale revisione della procedura di concessione dell’incentivo per le assunzioni dei disabili, prevedendo la corresponsione diretta e immediata dell’incentivo al datore di lavoro da parte dell’Inps mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili”.

Politiche lavoro e legislazione sociale

Queste le semplificazioni in tema di rapporti di lavoro:

  • “la tenuta, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del libro unico del lavoro in modalità telematica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • la previsione che tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, ivi compreso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, siano effettuate esclusivamente in via telematica mediante modelli semplificati;
  • il potenziamento della Banca dati politiche attive e passive;
  • l’abolizione dell’autorizzazione al lavoro all’estero e la semplificazione del collocamento della gente di mare“.

Sulla legislazione sociale, sono state proposti provvedimenti in merito alla modifica della maxisanzione sul lavoro nero con nuovi importi sanzionatori per fasce e una procedura per la regolarizzazione delle violazioni, subordinata al tempo di mantenimento del lavoro in nero, quindi:

  • “modifica al c.d. provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, favorendo una “immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, valorizzando gli istituti di tipo premiale”;
  • si chiariscono le nozioni di omessa registrazione e infedele registrazione sul libro unico del lavoro e si modifica il regime delle sanzioni;
  • si modificano le sanzioni in materia di consegna del prospetto paga;
  • si elimina l’obbligo, nell’ambito dei cantieri edili, di munire “il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”.

Pari opportunità

Infine segnaliamo la parte di provvedimento generale sul lavoro riservata alle pari opportunità. Le principali misure proposte riguardano:

  • “la revisione dell’ ambito territoriale di riferimento delle consigliere di parità provinciali in vista della soppressione delle province;
  • la modifica della composizione e delle competenze del Comitato nazionale di parità;
  • la modifica delle competenze e della procedura di designazione e nomina delle consigliere, semplificando l’iter di nomina e superando le incertezze dovute alla precedente formulazione;
  • l’introduzione del principio secondo cui per le consigliere di parità non trova applicazione lo spoil system di cui all’art. 6, comma 1, della legge n. 145/2002;
  • la ridistribuzione fra gli enti interessati degli oneri per il sostegno alle attività delle consigliere;
  • l’introduzione della Conferenza nazionale delle consigliere di parità, per rafforzare e accrescere l’efficacia della loro azione, e consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi. La Conferenza sostituisce la Rete delle consigliere e opera senza oneri per la finanza pubblica”.

Per maggiori informazioni: http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=78688