Punti di appoggio, basette ed elementi di ripartizione.
La verifica del corretto montaggio del ponteggio rispetto al piano di appoggio esistente è sicuramente una delle maggiori criticità sia per motivi esecutivi, sia per un certo grado di approssimazione che spesso si riscontra in tale operazione.
Il primo soggetto responsabile a riguardo è il datore di lavoro il cui compito in merito viene descritto all’interno del comma 4, articolo 136 del D.Lgs. 81 del 2008:
“Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio sia impedito tramite fissaggio su di una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente”.
L’allegato XVIII – 2.2. Ponteggi in altro materiale, specifica al punto 2.2.1.2.che:
“L’estremità inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni, corredata da elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere un dispositivo di collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico su di essa.”
In merito alla tipologia di materiale da utilizzare, per l’elemento di ripartizione del carico, richiamiamo il Quesito n. 6 e relativa risposta indicata nella Circolare 29 del 2010 avente come oggetto “Quesiti concernenti le norme per la prevenzione infortuni nelle costruzioni e nei lavori in quota”.
“QUESITO: gli elementi di ripartizione dei carichi dei montanti al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette di un ponteggio debbono obbligatoriamente essere costituiti da tavole di legno?
RISPOSTA: gli elementi di ripartizione al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette, in conformità a quanto previsto al punto 2.2.1.2 dell’Allegato XVIII del D.Lgs. 81 del 2008 e s.m.i. devono avere dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa in modo da non superarne la resistenza unitaria; di conseguenza non è prevista l’obbligatorietà di un materiale specifico per realizzare tali elementi di ripartizione, purchè vengano soddisfatte le condizioni di cui sopra, oltre le indicazioni più dettagliate contenute nel PiMUS di cui all’allegato XXII del D.Lgs. 81 del 2008 e s.m.i. redatto per ogni specifico cantiere.”
Quets’ultimo indica che tra i contenuti minimi del PiMUS c’è “5.3. indicazione degli appoggi e degli ancoraggi” e nel caso l’opera necessiti progetto specifico “7.2. modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.)”.
In conclusione quindi il ponteggio, a prescindere dal suo sviluppo, sarà montato completo delle basette, come da specifica presente all’interno del Libretto del fabbricante, e ove necessario, a seguito delle verifiche del piano di appoggio, con i criteri sopra richiamati, verranno posizionati gli elementi di ripartizione dei carichi al di sotto delle basette.
L’installazione delle “basettine” in materiale plastico solitamente color giallo, non possono fungere da elemento di ripartizione dei carichi, ma sono solo propedeutiche per eliminare lo scivolamento e/o per la segnalazione visiva.
Circolare ministero del lavoro 29/10 (.pdf)
[ Tratto da: http://www.cantierepro.it/Punti-di-appoggio–basette-ed-elementi-di-ripartizione-_372.html ]