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Archive for Settembre 11th, 2015

Reach, Clp, Bpr, guida Echa per le Pmi sulla sicurezza delle sostanze chimiche

Settembre 11, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

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La sicurezza chimica nelle imprese, Introduzione per le Pmi. Pubblicata da Echa una nuova guida in 23 lingue, compreso l’italiano, destinata alle imprese, alle piccole e medie imprese. Una panoramica sulla normativa corrente riguardante l’uso sicuro delle sostanze chimiche, i dettagli dei regolamenti in vigore Reach, Clp e Bpr, i relativi adempimenti, i pittogrammi.

Intoduzione per le Pmi

Come citato sono le Pmi il primo destinatario del nuovo documento Echa e in particolare coloro che non hanno la totale familiarità con la normativa europea e nazionale riguardante la sicurezza delle sostanze chimicne.

Reach, Clp, Bpr. “Molte piccole e medie imprese ritengono che questi regolamenti non si applichino alla loro attività. Infatti, da recenti indagini e ispezioni condotte nei paesi aderenti all’UE/al SEE è emerso che quasi il 70 % delle Pmi che non operano nel settore chimico non è a conoscenza dell’impatto diretto che i regolamenti Reach e Clp hanno sulle relative attività. Considerato il loro fatturato, le imprese più piccole non pensano di doversi conformare al regolamento Reach.

Pertanto, si rischia di immettere sul mercato prodotti chimici non conformi e non sicuri.
Al contempo, le indagini condotte sulle Pmi e sulle imprese di fabbricazione mostrano che le piccole aziende informate dell’esistenza dei suddetti regolamenti e del relativo impatto sulle loro attività commerciali sono quelle più attive nel riprogettare i processi di fabbricazione.

Inoltre, le imprese di tutte le dimensioni sono impegnate nella sostituzione dei prodotti chimici più pericolosi con alternative più sicure. La sicurezza chimica è una risorsa per le aziende“.

Produttori, importatori, distributori, utilizzatori

La guida si rivolge a tutte le figure lavorative generalmente presenti nella filierasostanze chimiche e contemplate dai regolamenti.

Produttori, importatori, distributori, utilizzatori. Si rivolge a ognuna delle figure elencate, e attraverso immagini, schemi, descrizioni, sintetizza e chiarisce, punto per punto gli obblighi di legge previsti, tutte le scadenze e come rispondere e rapportarsi a esse.

L’indice del volume offre una chiara indicazione sul contenuto e l’intento dei propri paragrafi:

1. Le norme relative alla fabbricazione, alla commercializzazione e all’uso delle sostanze chimiche nell’Ue.

1.1 Quali sostanze chimiche sono contemplate?
1.2 Chi deve conformarsi?
1.3 Il Regolamento Reach – come funziona?
1.4 Il Regolamento Clp – come funziona?
1.5 Il Regolamento sui biocidi – come funziona?
1.6 Quali sono le scadenze?

2. Come orientarsi nella legislazione dell’ue sulle sostanze chimiche.

2.1 Trovare le prescrizioni applicabili a seconda dei casi;
2.2 Assistenza;
2.3 Come ridurre i costi;
2.4 Da obblighi di legge ad opportunità commerciali.

Allegato I Buoni pittogrammi del Clp quali sono i pittogrammi per i diversi prodotti;

Allegato II Tipi di biocidi;
Allegato III Risorse utili per le Pmi;
Allegato IV Verifica dei finanziamenti dell’UE e nazionali.

Pagine per iniziare, getting started pages

Ancora per quanto riguarda le imprese, Echa ha creato e segnala una sezione del proprio sito pensata come pagina di partenza per chi voglia affrontare la propria posizione in merito alla normativa.

Si parte dalla figura nella quale ci si può identificare, ovvero dal Fabbricante, Importatore, Distributore, Utilizzatore di sostanze chimiche, Commerciante di sostanze chimiche molto pericolose, Fornitore o utilizzatore di biocidici, e ci si addentra in un percorso guidato all’interno delle pagine Echa, che man mano segnalerà quanto necessario apprendere.

Se non siete informati, questo è un buon punto di partenza. Il primo passo consiste nell’identificare il ruolo svolto nella catena di approvvigionamento in relazione a ciascun prodotto e controllare gli obblighi previsti. Una singola impresa può svolgere ruoli diversi”.

La sicurezza chimica nelle imprese – Introduzione per le Pmi (.pdf – 1.01 MB)

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[Tratto da: quotidianosicurezza.itecha.europa.eu ]

 

 

I compiti del CSP e del CSE sui controlli dell’impianto elettrico in cantiere

Settembre 11, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

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Il progetto dell’impianto elettrico di cantiere, a cura del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP), deve essere corredato, come segnala la
pubblicazione Inail 2015 sulla “progettazione della sicurezza in cantiere” da:

  1. “il dimensionamento della rete di distribuzione in funzione delle apparecchiature utilizzate e dei relativi carichi;
  2. schema del quadro generale di cantiere e indicazione delle linee distinte per forza motrice e illuminazione;
  3. modalità di realizzazione della cassetta ove saranno alloggiati i contatori;
  4. modalità di collegamento al quadro generale del cantiere;
  5. protezioni in atto;
  6. indicazione delle tipologie di prese e apparecchiature utilizzate e della protezione (grado IP) delle stesse;
  7. progetto dell’impianto di messa a terra;
  8. indicazione di tutte le apparecchiature e masse estranee collegate all’impianto;
  9. dettagli costruttivi;
  10. modalità di controllo dell’efficienza degli impianti elettrici e di messa a terra e di tutti dispositivi e apparecchiature in campo;
  11. luoghi di conservazione delle certificazioni di conformità degli impianti della copia dell’avvenuta trasmissione agli enti di controllo competenti”.

Il CSE (Coordinatore per l’esecuzione) ha, invece, l’obbligo prescritto dall’art. 92 del TU 81/08l di verificare che l’impianto elettrico sia a norma e quindi di valutare l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni a loro carico presenti nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

Si tratta di un controllo visivo, come spiega l’Inail, riferito cioè esclusivamente:

a) alla tipologia del quadro elettrico (deve essere ASC- EN 61439-4*);
b) all’interruttore automatico differenziale (da 30 mA);
c) alla presenza di interruttore magnetotermico, di sezionatore, di pulsante di emergenza, di impianto di terra.

Il CSE deve controllare che l’impianto sia provvisto di dichiarazione di conformità, di denuncia dell’impianto di terra e dell’eventuale impianto di protezione dalle
scariche atmosferiche.

In caso di presenza in cantiere di un ponteggio metallico, il tecnico deve accertare l’esistenza della dichiarazione che lo stesso risulta autoprotetto contro le scariche atmosferiche** .

* Lo prevede la recente normativa, con validità fino al 20 dicembre 2015.
** Oppure se necessita della protezione contro i fulmini, con i conseguenti adempimenti.

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[Tratto da: quotidianosicurezza.it ]

 

Inail: la gestione della sicurezza e della qualità in risonanza magnetica

Settembre 11, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Risonanza-magnetica
Una delle carenze della normativa italiana in materia di tutela della salute e sicurezza dipende dai ritardi che il legislatore accumula rispetto all’evoluzione scientifica e tecnologica di materiali, dispositivi e lavorazioni. Un evoluzione che necessiterebbe un continuo aggiornamento anche in materia di strategie, procedure e dispositivi di prevenzione.
Un esempio lampante di questi ritardi è relativo all’installazione e all’uso delle apparecchiature diagnostiche a Risonanza Magnetica (RM) che è regolato da un quadro normativo “ormai vetusto, nel quale l’atto più recente è rappresentato dal D.P.R. 542/1994 con il quale sono stati codificati gli standard di sicurezza ancora vigenti”. E purtroppo il profondo mutamento che di questi ultimi vent’anni della diagnostica per immagini a scopo medico con  tomografia RM (“in particolare, utilizzando campi statici di induzione magnetica sempre più elevati, a cui si associano radiofrequenze e gradienti sempre più spinti che danno vita ogni giorno ad apparecchiature via via più sofisticate e performanti), si è purtroppo accompagnato a un’inopportuna stasi normativa relativamente alle modalità di installazione e gestione in sicurezza dei tomografi, creando così una situazione dicotomica che ha generato livelli di rischio non sempre codificati, problematiche di carattere gestionale e operativo piuttosto significative e un’inadeguatezza – anche solo parziale – delle soluzioni precedentemente adottate”.
A parlare in questi termini è  Sergio Iavicoli, Direttore del Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale INAIL, nella presentazione di un documento che tiene conto dei cambiamenti di questi anni e si pone come strumento utile per ispirare moderni approcci gestionali e strategie prevenzionistiche.
Le “Indicazioni operative dell’Inail per la gestione della sicurezza e della qualità in Risonanza Magnetica” – realizzate nel 2015 dal Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale INAIL – rappresentano anche l’aggiornamento di un documento che poco più di dieci anni fa, nel 2004, l’Ispesl aveva prodotto e che aveva per titolo “ Indicazioni operative: procedure autorizzative e gestionali relative all’installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica”.
Le attuali “Indicazioni operative” rappresentano non solo l’evoluzione di quelle del 2004, maturate alla luce dell’intensa attività ispettiva di questo decennio e delle attività di studio e di ricerca dell’INAIL; rappresentano anche il tentativo di trasmettere  una conoscenza che si indirizzi alle due figure professionali codificate negli standard come responsabili della sicurezza (Medico Responsabile dell’attività dell’impianto – MR e l’Esperto Responsabile della sicurezza – ER) e “a tutti i soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nella gestione e nell’utilizzo delle apparecchiature dai Datori di lavoro, quali: Direzione sanitaria, Medici radiologi, Medici specialisti non radiologi, Fisici medici, Ingegneri clinici, Medici competenti e le Unità di personale afferenti all’Organo di vigilanza locale”.
Il documento sottolinea che la presenza, all’interno di una struttura sanitaria, di apparecchiature diagnostiche a Risonanza Magnetica (RM) “determina l’esistenza di una serie di rischi legati alle caratteristiche strutturali e tecnologiche dell’impianto stesso”. E in particolare i rischi sono dovuti alla presenza di:
  • “un campo magnetico statico di intensità elevata sempre attivo (tranne che nei magneti resistivi);
  • fluidi criogenici pressurizzati, nel caso di magneti superconduttori;
  • un campo elettromagnetico a radiofrequenza (RF), con frequenza dipendente dall’intensità del campo magnetico statico, attivato nel momento di esecuzione degli esami;
  • gradienti di campo magnetico necessari per la codifica spaziale del segnale RM, attivati durante le sequenze di acquisizione”.
E i possibili scenari di rischio legati all’utilizzo di apparecchiature diagnostiche a Risonanza Magnetica riguardano diverse categorie di persone coinvolte direttamente o indirettamente dall’attività diagnostica:
  • “i pazienti, ovvero i fruitori della diagnosi RM;
  • le diverse tipologie di lavoratori che prestano servizio presso il sito RM, ovvero operatori sanitari, addetti alle pulizie, operatori della manutenzione, addetti al rabbocco dell’elio;
  • visitatori, ovvero persone che, a vario titolo, possono trovarsi ad accedere al sito RM e all’interno delle zone di rischio come, ad esempio, eventuali accompagnatori dei pazienti, ma anche il personale della struttura sanitaria che si trovi ad accedere al sito RM per particolari motivi (audit interni, verifiche ispettive, verifiche di qualità, iniziative di formazione, ecc.);
  • gruppi critici di popolazione, ovvero tutti coloro che all’interno e all’esterno della struttura sanitaria (aree limitrofe) possono essere, anche inconsapevolmente, interessati dalla presenza del tomografo RM, con particolare riferimento alla presenza di magneti superconduttori”.
Concludiamo questa breve presentazione del documento Inail, che vi invitiamo a leggere integralmente e che si sofferma su molti aspetti relativi alla prevenzione e gestione della sicurezza, soffermandoci sul Regolamento di sicurezza in risonanza magnetica.
Il documento indica infatti che riguardo alla gestione in sicurezza dei pazienti, dei lavoratori e di tutte le altre categorie autorizzate ad accedere alle aree ad accesso controllato, “il Presidio deve identificare, valutare e ridurre i rischi connessi all’utilizzo del tomografo, mettendo in atto tutti i possibili accorgimenti necessari a limitarli. Il Regolamento di Sicurezza (RdS) rappresenta, in tal senso, il documento di riferimento per la gestione delle attività che si svolgono all’interno delsito RM, alla luce degli specifici rischi in esso presenti”.
Questo documento deve essere redatto e firmato dai responsabili della sicurezza (ER e EM) e, “nel caso si rendesse necessaria l’adozione di misure di sicurezza di carattere più generale, va condiviso per quanto di competenza con l’RSPP del Presidio stesso”.
Nel Regolamento “devono essere previste specifiche norme di sicurezza e procedure comportamentali per tutte le diverse tipologie di pazienti e personale che possono accedere sia abitualmente che saltuariamente nel sito RM” e i lavoratori che operano presso il sito RM “devono essere portati a piena conoscenza del RdS”. Ricordando che le norme del RdS “si applicano, per quanto di competenza, sia a chi svolge abitualmente la propria attività lavorativa all’interno della ZAC, sia a chi effettua, per giustificata e autorizzata motivazione, accessi occasionali”.
E si sottolinea infine, tra le altre cose riportate sul RdS, che una copia del Regolamento  “deve essere sempre a disposizione per la consultazione presso i locali del sito RM”.
Inail – Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale:
Documento a cura di Francesco Campanella, Maria Antonietta D’Avanzo, Massimo Mattozzi, Laura Moretti, in collaborazione con Domenico D’Ambrogi, Massimiliano Di Luigi, Ari Fiorelli e con il coordinamento scientifico di Sergio Iavicoli, edizione 2015, pubblicato nel mese di agosto 2015 .
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[Tratto da: Punto Sicuro ]