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Archive for Settembre 25th, 2015

Vademecum per il montaggio di eventi temporanei

Settembre 25, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MILANO
Dipartimento di Prevenzione Medico – SC Psal

 

Con questo documento si è cercato di realizzare uno strumento operativo utile ai diversi soggetti a vario titolo coinvolti nella organizzazione, realizzazione e gestione di spettacoli ed eventi temporanei. In occasione dell’EXPO 2015 , Milano è diventata un centro per gli spettacoli e gli intrattenimenti, cosicché il montaggio e lo smontaggio di strutture temporanee è all’ordine del giorno. I ridotti tempi di realizzazione uniti al grande numero di operatori occupati e alle peculiarità delle opere, spesso molto complesse, rendono questo settore particolarmente rischioso per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tutti i soggetti coinvolti hanno quindi il dovere di fare la loro parte per ridurre il rischio di infortuni: dai responsabili della “venue” ai datori di lavoro ma anche i progettisti e gli installatori di impianti e strutture. Il documento, oltre ad identificare la normativa cogente e specifica, indica gli adempimenti , le fasi di attuazione e le figure coinvolte nei diversi scenari, affinché, sin dalla fase di progettazione di un evento, il tema della sicurezza sia sempre presente.

Sicurezza Delle Opere Temporanee

Le opere temporanee che vengono allestite per spettacoli sono generalmente composte da elementi prefabbricati assemblati in opera secondo uno specifico progetto scenotecnico e strutturale.
Il montaggio e lo smontaggio delle opere temporanee avviene, generalmente, senza l’impiego di opere provvisionali distinte, in quanto gli operatori (scaff, rigger, etc) utilizzano le stesse opere quali elementi di supporto ed ancoraggio per il lavoro in quota.
Come previsto dal D.I. 22 luglio 2014 la procedura di cui sopra è ammissibile solo a seguito di un’apposita relazione di calcolo, redatta da professionista abilitato,che certifichi l’idoneità delle opere temporanee quali idoneo sostegno agli operatori ivi ancorati durante le fasi di lavoro. In tale relazione dovranno essere indicati, precisamente, i punti di ancoraggio per DPI anticaduta e dovrà essere dimostrata la stabilità e la resistenza della struttura al peso degli operatori ed ad una loro eventuale caduta. Dovranno essere privilegiate le misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali. Inoltre dovrà essere prevista, qualora tecnicamente fattibile, l’installazione di “safety line” che, in ogni caso dovranno essere progettate, certificate ed installate secondo le disposizioni dei fabbricanti. Dovranno, inoltre, essere identificati i passaggi ed i percorsi per raggiungere i posti di lavoro in quota garantendone anche una sufficiente ergonomia.

Nella documentazione di progetto delle opere temporanee si dovranno identificare le sequenze di montaggio e di smontaggio, cui le imprese esecutrici dovranno attenersi scrupolosamente. La stabilità statica e dinamica dovrà essere dimostrata non solo a completamento dell’opera ma anche durante l’intero processo di montaggio e smontaggio.
Ogni modifica al progetto approvato dovrà essere preliminarmente comunicata al Progettista ed al Coordinatore per la Sicurezza, i quali dovranno provvedere a certificarne la fattibilità ed a valutare le opportune misure di prevenzione degli infortuni.
Particolare attenzione dovrà essere posta nei confronti di fattori climatici che possano compromettere la stabilità e la sicurezza dell’allestimento. In particolare, qualora si preveda l’installazione in luoghi aperti, dovrà essere valutato il rischio derivante da vento, pioggia, grandine, neve, etc. Le imprese affidatarie ed esecutrici ed il CSP/CSE dovranno prevedere apposite procedure per il monitoraggio di tali eventi atmosferici ed indicare le misure di prevenzione e protezione che dovranno essere adottate compresa la sospensione dell’attività e l’abbandono del sito nei casi estremi.
Gli elementi costituenti le opere temporanee dovranno essere sottoposti ad un preventivo controllo al fine di assicurarne la solidità e le perfette condizioni di manutenzione. Gli esiti di tali controlli dovranno essere registrati per iscritto e mantenuti a disposizione presso il sito. Qualora le opere temporanee non siano smontate ma si preveda un loro riutilizzo per una durata di qualche settimana, dovranno essere fornite istruzioni per la manutenzione nel tempo e indicazioni sui controlli periodici da effettuarsi anche a seguito di eventi calamitosi.

Sicurezza elettrica

Nella fase di realizzazione delle opere temporanee per spettacoli ed eventi è necessario utilizzare energia elettrica per l’alimentazione delle attrezzature di lavoro da impiegarsi.
Tra le attività eseguite vi è la realizzazione dell’impianto elettrico di spettacolo che andrà ad alimentare le attrezzature scenotecniche previste.
Il rischio derivante da un contatto elettrico (diretto o indiretto) deve sempre essere valutato e devono essere prese tutte le misure di prevenzione e protezione per i lavoratori che operano nel cantiere che per quelli che opereranno durante lo spettacolo. Analoghe precauzioni dovranno essere attuate per la protezione del pubblico.
Con riferimento alle fasi di allestimento e disallestimento, qualora le attività rientrino nel campo di applicazione dei D.I. 22 luglio 2014, tutti gli impianti elettrici che vengo impiegati dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui alla norma CEI 64-8 parte 7. In particolare, immediatamente a valle del punto di consegna dell’energia elettrica, dovranno essere previsti uno o più quadri elettrici di distribuzione specifici per essere impiegati in cantiere. Analogamente tutti i componenti elettrici quali quadri, prese a spina, avvolgicavi e cordoni prolungatori dovranno rispondere ai requisiti della norma CEI 64-8 parte 7.
Qualora le attività di montaggio, smontaggio ed allestimento siano escluse dal campo di applicazione del D.I. 22 luglio 2014 gli impianti elettrici, ed i relativi componenti, dovranno essere conformi alle specifiche parti applicabili della norma CEI 64-8.
Per la corretta gestione del rischio elettrico può essere utile riferirsi alla guida CEI 64-17
Prima di poter impiegare un qualsiasi impianto elettrico dovrà essere acquisita la dichiarazione di conformità redatta da professionista abilitato ai sensi del D.M. 37/08 e completa dei previsti “Allegati obbligatori”.
Qualora si effettuino lavori elettrici, essi dovranno essere eseguiti da personale appositamente formato ed in possesso delle specifiche idoneità individuate dalla Norma CEI 11-27 e CEI EN 50110-1.
È opportuno che sia definito un Piano di Lavoro, atto a circoscrivere le operazioni da eseguire sull’impianto, e un Piano d’Intervento, in cui riportare le informazioni circa le misure di sicurezza e le modalità d’intervento, oltre alle attrezzature da utilizzare ed i DPI da adottare.
Con riferimento alla fase di spettacolo o evento l’impianto elettrico dovrà essere realizzato secondo quanto previsto dalla norma CEI 64-54 e dovrà sempre essere accompagnato dalla dichiarazione di conformità redatta ai sensi del D.M. 37/08.

Sicurezza Macchine E Apparecchi Di Sollevamento

Le macchine, quali attrezzature di lavoro utilizzate sia nelle fasi di allestimento e disallestimento che in quelle di spettacolo, dovranno essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dal D.Lgs. 17/2010 di recepimento della Direttiva macchine 2006/42/CE o precedenti Direttive di prodotto e relativi decreti di recepimento. Dovranno quindi essere provviste di marcatura CE, dichiarazione CE di conformità e del manuale di istruzioni ed uso redatto in lingua italiana.
Le attrezzature di lavoro non oggetto di norme nazionali di recepimento di Direttive Europee di prodotto, o immesse sul mercato antecedentemente al 21 settembre 1996 dovranno essere conformi ai requisiti generali di sicurezza previsti dall’allegato V del D.lgs. n. 81 del 2008. Dovranno quindi essere accompagnate da una dichiarazione di corrispondenza a tali requisiti generali di sicurezza ed alle prescrizioni applicabili all’attrezzatura di lavoro specifica di cui all’allegato V del D.Lgs. 81/2008.
Le attrezzature di lavoro in elenco nell’allegato VII del D.Lgs. 81/08 e rispondenti al gruppo SC – Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano di portata superiore a 200 Kg – secondo la terminologia del DM 11 Aprile 2011, dovranno essere oggetto della specifica procedura di messa in servizio e di verifica periodica secondo quanto previsto dall’articolo 71, comma 11 del D.lgs. n. 81/2008 e dallo stesso DM 11 aprile 2011. È fatta eccezione per gli apparecchi di sollevamento descritti al punto 5 della Circolare Ministero Lavoro 13 agosto 2012, n. 23 ovvero sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, comunemente denominati “macchine speciali composte da tiri elettrici a uno o più funi”. Tali macchine non rispondono alla definizione di apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1 (“apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa”), in quanto i limiti di tali macchine sono costituiti da barre di carico (o americane) alle quali vengono collegati gli allestimenti scenici e non da ganci o altri organi di presa.

Gli apparecchi di sollevamento appartenenti al gruppo SC di cui sopra devono, pertanto, essere corredati, per una corretta gestione documentale, di : Dichiarazione “CE” di Conformità del Costruttore; presenza del manuale di uso e manutenzione; presenza del registro di controllo aggiornato; denuncia di messa in servizio all’INAIL territorialmente competente con l’ assegnazione del numero di matricola; presenza di prima verifica periodica e scheda tecnica o libretto di omologazione ex ISPESL ; presenza di verifica periodica successiva alla prima; rapportini di manutenzione effettuati da ditta specializzata degli ultimi tre anni.
Si sottolinea che per gli apparecchi di sollevamento del gruppo SC azionati a mano o motorizzati aventi portata massima.

Formazione Operatori Addetti Al Montaggio E Smontaggio Delle Opere Temporanee
Tutti i lavoratori devono ricevere a cura e spese del datore di lavoro adeguata e sufficiente formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
Fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, il D.I. 22 luglio 2014 ha previsto che i lavoratori addetti al montaggio, smontaggio delle opere temporanee e coloro i quali effettuino lavori su funi in tale ambito lavorativo, ricevano una formazione particolare ed aggiuntiva.
I lavoratori addetti al montaggio ed allo smontaggio delle opere temporanee (scaff), ovvero che effettuano lavori su funi (rigger), dovranno aver frequentato il corrispondente corso previsto dall’allegato XXI del D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro, al fine di adempiere alle disposizioni del D.I. 22 luglio 2014 deve provvedere a fornire loro ulteriore informazione, formazione ed addestramento al fine di implementare le conoscenze acquisite con le particolari modalità di lavoro impiegate nel montaggio delle opere temporanee per spettacoli e le specifiche misure di prevenzione e protezione dai rischi.
Con riferimento ad imprese straniere chi impiegano lavoratori assunti nel paese di origine delle stesse imprese, si ricorda che lo stesso decreto palchi prevede una procedura semplificata di verifica dell’idoneità tecnico e professionale (allegato II). Tuttavia per quanto concerne la formazione dei lavoratori essa deve essere valutata con attenzione poiché deve risultare equivalente ai requisiti previsti dalla normativa italiana. Potrà quindi essere necessario acquisire i certificati e i programmi della formazione erogata e qualora insufficiente dovrà essere integrata prima dell’inizio del lavoro in Italia.

vademecum sicurezza eventi (Formato PDF – 1,42 MB)

[Tratto da: Testo unico sicurezza ]

 

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151

Settembre 25, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

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Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita’, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00164) (GU Serie Generale n.221 del 23-9-2015 – Suppl. Ordinario n. 53)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015

Il decreto riporta nuove semplificazioni per la sicurezza e diverse modifiche al Testo Unico di Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), l’elenco delle novità previste:

Le principali modifiche riguardano:

  • la revisione della composizione del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, al fine di semplificare e snellire le procedure di designazione dei membri;
  • la riduzione dei componenti della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
  • l’introduzione di una nuova procedura di ricostituzione della Commissione e un aggiornamento delle funzioni ad essa istituzionalmente attribuite;
  • la messa a disposizione al datore di lavoro, da parte dell’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni, di strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio;
  • lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori;
  • il miglioramento del processo di acquisizione delle informazioni necessarie per il calcolo del premio assicurativo attraverso la realizzazione di un apposito servizio sul portale dell’INAIL;
  • la trasmissione all’INAIL del certificato di infortunio e di malattia professionale esclusivamente per via telematica, con conseguente esonero per il datore di lavoro;
  • la trasmissione all’autorità di pubblica sicurezza delle informazioni relative alle denunce di infortunio mortali o con prognosi superiore a trenta giorni a carico dell’INAIL, esonerando il datore di lavoro;
  • l’abolizione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni, anticipando la soppressione dell’obbligo, connessa, nelle intenzioni del legislatore, alla emanazione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).

LINK ALLA GAZZETTA UFFICIALE

 

[Tratto da: Testo Unico Sicurezza ]

Il rischio chimico nella metalmeccanica: polveri, oli e fumi

Settembre 25, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

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Nel mondo del lavoro spesso l’uso di agenti chimici – intesi come sostanze o miscele, naturali o di sintesi, in forma solida, liquida o gassosa – espone i vari lavoratori a rischi elevati sia di infortuni che di malattie professionali. E questi rischi cono presenti anche in comparti, come quello metalmeccanico, dove generalmente i cicli produttivi sono semplici
e si parte spesso da materie prime che possono essere metalli in vari formati, con lavorazioni che comportano, ad esempio, taglio, piegatura, foratura, pressatura, levigatura, operazioni di torneria etc etc.

Per parlare del rischio chimico in questo settore possiamo fare riferimento ad un intervento pubblicato sul sito dell’ Agenzia provinciale per l’ambiente della Provincia autonoma di Bolzano e a cura del Dott. Giampaolo Gori del Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica dell’ Università di Padova.

L’intervento, dal titolo “Il rischio chimico nell’industria metalmeccanica”, fa riferimento in particolare al comparto produttivo presente nel Triveneto prendendo in considerazione i rischi presenti nelle aziende meccaniche tradizionali (con esclusione di fonderie, acciaierie e galvaniche).
Questo è un breve quadro riassuntivo dei rischi:
  • polveri generiche da molatura e/o levigatura, pulitura, satinatura;
  • polveri irritanti nel caso di verniciature epossidiche (a polveri);
  • polveri respirabili, silice libera cristallina;
  • nebbie di oli minerali (emulsionati e non);
  • fumi di saldatura (vari componenti);
  • vapori di solventi (da verniciatura, lavaggi al solvente, incollaggi);
  • isocianati (ad es. MDI) in operazioni di schiumatura, o verniciatura o incollaggio con prodotti a due componenti”.
Ci soffermiamo in particolare sulle polveri, ad esempio polveri (generiche) inalabili “provenienti da operazioni di, movimentazione materiali polverosi, levigatura, pulitura, satinatura, distaffaggio, taglio, pesata di prodotto sfuso, ecc. effettuate sia con macchine fisse che con attrezzi manuali”. Infatti le operazioni di pulitura dei manufatti metallici “possono comportare vari passaggi: ad es. smerigliatura a grana grossa e fine, spuntigliatura, lucidatura, ecc. con l’uso di diversi attrezzi manuali o di macchine, con vari nastri abrasivi di diversa granulometria”.
E se in genere le polveri sono formate da costituenti privi di particolari effetti tossicologici, vi possono essere anche costituenti metallici.
Ad esempio “nel caso della pulitura di semilavorati in ottone provenienti dalla fonderia è necessario analizzare la polvere inalabile campionata per la determinazione di vari metalli: rame e zinco (in primis) e nichel, piombo e manganese (come costituenti presenti in tracce)”.
Nelle polveri inalabili può essere presente anche il nichel: “una esposizione di questo tipo si può avere nelle lavorazioni per la sinterizzazione di ingranaggi metallici a base di nichel (per l’industria automobilistica). Anche in questo caso è necessaria la speciazione delle polveri per la ricerca del metallo, ma non solo. Sono possibili vari tipi di indagini: valutazione dell’inquinamento delle superfici (wipe test); valutazione del metallo direttamente sulla pelle degli addetti (pads); inquinamento ambientale (nichel in aria); monitoraggio biologico (nichel urinario)”.
Il rischio maggiore – continua il documento – è l’assunzione di nichel per contatto, attraverso la pelle. Questo rischio viene evidenziato da grosse discrepanze fra dato ambientale – bassa concentrazione – di nichel aerodisperso e dato biologico (nichel urinario) – presente in elevata concentrazione.
Sempre in relazione alle poveri in molti casi può essere necessario un campionamento della frazione respirabile: “ad esempio, per certe operazioni di sabbiatura e per la pulitura e finitura di manufatti grezzi provenienti dalla fonderia. È possibile un inquinamento dovuto a sabbia con un notevole contenuto in silice libera cristallina”. E anche nei casi di manufatti provenienti dalla fonderia (ghisa, alluminio) “le operazioni di distaffatura e pulitura possono essere molto polverose, con concreto rischio di superamento dei valori limite per la silice libera cristallina”.
Veniamo agli oli minerali. che si distinguono in interi ed emulsionabili ed hanno una composizione estremamente varia. Infatti “oltre all’olio base, di derivazione sintetica o minerale, sono aggiunti vari additivi con funzione antiusura, antiossidante, antiruggine, antibatterica, fungicida, antischiuma, antinebbia, ecc”.
 Gli oli minerali sono lubrificanti altamente raffinati “quelli sottoposti ad una estrazione con solvente e/o ad un trattamento spinto con idrogeno o con acido solforico fumante; sono considerati invece poco raffinati degli oli che subiscono trattamenti più blandi. Gli IPA, che costituiscono il principale fattore di rischio legato all’uso degli oli, sono presenti in elevata concentrazione nei prodotti non raffinati, mentre si rilevano in tracce nei prodotti severamente raffinati”.
L’autore si sofferma poi sulle nebbie di oli minerali, un rischio “tipico dell’ industria metalmeccanica in quanto gli oli sono utilizzati ampiamente in funzione lubrificante e refrigerante (attrito e sviluppo di calore) su tutte le macchine operatrici ed i centri di lavoro”.
E i cancerogeni potenzialmente presenti nelle nebbie “sono gli IPA e la Nitroso- dietanolammina:
  • l’eventuale presenza di IPA e di dietanolammina si dovrebbe ricavare da quanto dichiarato nelle schede di sicurezza;
  • una volta accertata la presenza di queste sostanze, i rischi potenziali maggiori sono relativi all’uso di oli puri (taglio e/o tempera) ed alle effettive condizioni lavorative;
  • è stato altresì rilevato che la percentuale di IPA può aumentare con l’uso”.
Il documento si sofferma anche sull’evoluzione tecnologica: dalle macchine tradizionali (torni, frese, trapani, cesoie) “si è passati ai nuovi centri di lavoro (di varia dimensione) alle macchine di moderna concezione costruite secondo i dettami della Direttiva Macchine (completamente chiuse ed intrinsecamente sicure). E gli effetti sono “un migliore controllo dell’antinfortunistica e minori rischi chimici fisici in ambiente di lavoro”.
Rimandando ad una lettura integrale del documento per quanto riguarda i problemi con i solventi e gli isocianati, concludiamo questa breve disamina sui rischi chimici parlando dei fumi di saldatura che costituiscono un rischio di tipo complesso.
Infatti “in questi fumi possono essere presenti vari componenti sia allo stato gassoso che allo stato solido (particolato di varie dimensioni, particelle ultrafini – nanoparticelle, polveri inalabili, polveri respirabili)”.
In particolare le sostanze presenti nei fumi possono essere:
  • “gas prodotti dalla combustione dell’aria e/o di eventuali impurezze di tipo organico, come ad esempio tracce di oli minerali: ossidi di azoto, monossido e di ossido di carbonio, ozono, fluoro gas, acido fluoridrico, aldeidi a basso PM, altro;
  • metalli ed ossidi presenti nei manufatti da saldare, nei costituenti degli elettrodi, nei metalli d’apporto (barrette, filo, ecc.). Quali ad esempio: ferro, manganese, rame, zinco, nichel, cromo, cadmio, argento”.
È inoltre noto che nell’ambito della saldatura “si generano particelle ultrafini (prevalenti in termini di numero le particelle con diametri medi nel range 36 – 64 nm; mentre in termini di peso sono prevalenti le particelle con diametri compresi fra 100 – 200 nm): queste particelle si generano anche in fasi di taglio al plasma o con il raggio laser; le particelle ultrafini contenenti ad esempio zinco, cadmio e rame, sembrano essere responsabili delle febbri da fumi”.
L’autori si sofferma poi sulla saldatura inox, la saldatura di acciai inossidabili che “comprende diverse attività lavorative nelle quali si utilizzano leghe contenenti nichel e cromo e quindi:
  • “saldatura dei vari tipi di acciaio ‘legato’;
  • saldatura diretta di acciaio inox;
  • impiego di leghe contenenti Nichel e Cromo, anche come materiale d’apporto;
  • taglio con cannello ossiacetilenico;
  • taglio laser e taglio al plasma di acciai inox”.
In un indagine di comparto effettuata in Emilia Romagna sono stati considerati saldatori coloro che operavano per almeno due ore al giorno e “gli acciai più utilizzati contenevano, oltre a significative percentuali di nichel (8-14%) e di cromo (16-20%), anche minori percentuali di manganese (2%) e molibdeno (2-3%). I metalli di cui sopra, nell’ambiente ad alta temperatura della saldatura, possono essere presenti sia come metalli, sia come ossidi e comunque in stati di ossidazione nei quali sono classificati come cancerogeni (Nichel II; Cromo VI) pertanto, nelle eventuali misure ambientali dovrebbe essere stimato sia il cromo totale che il cromo esavalente oltre al nichel ed agli altri metalli presenti. Per alcuni composti del cromo è stato evidenziato anche il rischio genotossico”.
L’autore si sofferma anche su un caso particolare di saldatura, la saldo brasatura (saldatura a bassa temperatura, < 700°C): “in questo caso vengono usate barrette di metallo d’apporto costituite da una lega che può contenere: cadmio, argento, rame, zinco. In particolare andrà verificata l’eventuale percentuale di cadmio”.
Infine riportiamo le conclusioni dell’autore che ricorda come “in linea generale i rischi connessi con le attività dell’ industria metalmeccanica sono noti”.
Tuttavia è importante:
  • “una corretta informazione a priori sulle materie prime in uso tramite una attenta lettura delle schede di sicurezza;
  • in secondo luogo è fondamentale avere le idee chiare sulle reali mansioni degli operatori (tempi di esposizione effettivi);
  • ciò si potrà ottenere, dopo il sopralluogo, con una intervista mirata al datore di lavoro e/o ai responsabili di produzione”:
Inoltre è necessaria:
  • “una particolare attenzione per i rischi cancerogeni connessi con l’uso degli oli minerali;
  • così come per le saldature su acciaio inox (verificare le reali condizioni operative) un attento monitoraggio biologico;
  • in particolare a volte si deve valutare la possibile presenza di metalli (pesanti) nelle polveri prodotte;
  • importante anche la determinazione di polveri respirabili e della silice cristallina in alcuni manufatti grezzi provenienti dalla fonderia”.
In ogni caso se le reali mansioni degli addetti presuppongono reali esposizioni a fattori di rischio chimico:
  • “sarà necessaria una accurata indagine ambientale;
  • tale indagine servirà in ogni caso a verificare se i sistemi di prevenzione primaria sono efficienti;
  • infine un adeguato monitoraggio biologico fornirà dei dati complementari all’indagine ambientale al fine di dare un quadro esauriente della situazione”.
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Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica dell’Università di Padova,
A cura del Dott. Giampaolo Gori del Dipartimento di Medicina Ambientale e Sanità Pubblica dell’Università di Padova .
[Tratto da: Punto Sicuro ]