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PROSSIMA SCADENZA PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO DIRETTAMENTE COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Aprile 06, 2016 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Il primo quinquennio dall’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 scade il giorno 11 gennaio 2017:
cosa devono fare le aziende per rispettare tale scadenza?

Vediamo più in dettaglio quali sono gli obblighi di aggiornamento della formazione sulla sicurezza. L’Accordo 21/12/11 “Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Rep. Atti n. 221/CSR) (G.U. n. 8 del 11-1-2012 )” dà precise indicazioni sulla periodicità e la durata degli aggiornamenti della formazione sulla sicurezza per i lavoratori, i dirigenti e i preposti.

Con riferimento ai Lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio indicati nell’Accordo Stato Regioni 21/12/11, ovvero BASSO, MEDIO e ALTO.

Anche per i Dirigenti e i Preposti, come indicato al comma 7 dell’articolo 37 del D. Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

All’interno del documento “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni” viene indicato che: “Al fine di favorire una rapida individuazione, anche nel caso in cui l’aggiornamento sia svolto in diverse occasioni nell’arco del quinquennio, dei termini per l’adempimento, si ritiene che i cinque anni di cui agli accordi decorrano sempre a far data dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’accordo e, pertanto, si considera il quinquennio successivo all’11 gennaio 2012. Quindi, la prossima scadenza da considerare, per i soggetti già formati alla data di pubblicazione degli accordi, cadrà sempre l’11 gennaio 2017. Con riferimento ai soggetti formati successivamente all’11 gennaio 2012, il termine iniziale per il calcolo del quinquennio per l’aggiornamento non può che essere, invece, quello della data dell’effettivo completamento del rispettivo percorso formativo, coerente con i contenuti degli accordi.”

Insomma:
tutti i lavoratori e i Datori di Lavoro che svolgono i compiti del servizio di prevenzione e protezione, già formati alla data di entrata in vigore degli Accordi del 21/12/11 (ossia prima del 11/01/2012), dovranno aggiornarsi entro il 11/01/2017.

Invece, per i lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL SPP), formati successivamente all’entrata in vigore dell’Accordo del 21/12/11, ossia dopo il 11/01/2012, il quinquennio decorre dalla data di completamento dei rispettivi corsi base.