Il ruolo della formazione nella sicurezza sul lavoro per l’uso di attrezzature particolari
Con le direttive comunitarie di nuovo approccio alla tutela della sicurezza sul lavoro il legislatore comunitario ha investito molto sul ruolo della formazione dei lavoratori. Il D.Lgs. 626/94 prima e il D.Lgs. 81/08 poi, hanno consolidato e recepito questa nuova tendenza.
La formazione dei lavoratori, da effettuare già all’atto della costituzione del rapporto di lavoro, in caso di trasferimento o cambio mansioni e per l’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose è stata arricchita con le abilitazioni previste per alcune tipologie di macchine.
Con l’accordo Stato-Regioni del 2012 pubblicato nella G.U. 12 marzo 2012 n. 60 – S.O. n. 47 sono state appunto previste speciali abilitazioni per una serie di macchine come le piattaforme di lavoro mobili elevabili (ponti sviluppabili), gru a torre, gru mobili, gru per autocarro, carrelli industriali semoventi con conducenti a bordo (muletti, carrelli elevatori telescopici), trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra (escavatori, terne, pale caricatrici), pompe per calcestruzzo.
Preliminarmente è bene considerare che un aspetto rilevante dell’accordo Stato-Regioni viene riservato all’individuazione dei soggetti formatori abilitati ad organizzare i corsi per attrezzature e i moduli di aggiornamento.
Tra essi troviamo le Regioni e le Province Autonome anche mediante i Servizi delle ASL o le strutture formative delle stesse Regioni o Province, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INAIL, le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori anche tramite le loro società di servizi, gli ordini o collegi professionali e le associazioni tra professionisti senza scopo di lucro riconosciute dai rispettivi ordini o collegi, le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai propri lavoratori) organizzate per la formazione e accreditate presso la Regione o Provincia Autonoma, i soggetti formatori con esperienza documentata almeno triennale nella formazione sulle specifiche attrezzature di lavoro e accreditati presso le Regioni e Province Autonome, , i soggetti formatori con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e accreditati presso le Regioni e Province Autonome, gli enti bilaterali e le scuole edili.
Anche ai requisiti dei docenti viene riservata un’apposita previsione perché il personale docente deve essere in possesso di esperienza documentata almeno triennale sia nel settore della formazione che nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche di utilizzazione delle specifiche attrezzature.
L’organizzazione dei corsi non viene lasciata al libero arbitrio perché deve essere individuato un responsabile del progetto formativo (anche lo stesso docente), deve essere mantenuto un registro dei partecipanti, il numero di partecipanti massimo è stabilito in 24 persone, per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievo non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (1 docente ogni 6 allievi), le attività pratiche devono essere svolte in aree appositamente attrezzate (delimitate, con percorsi e carichi ad hoc, utilizzo di dispositivi di protezione individuale) ed infine è ammessa un’assenza di un massimo del 10% del monte orario complessivo.
L’abilitazione alla conduzione delle attrezzature può quindi essere comparata ad una specie di patente di guida, non ha una durata illimitata ma è valevole per un periodo di 5 anni dopodiché è necessaria la frequenza di un modulo di aggiornamento della durata minima di 4 ore.
I moduli formativi previsti dall’accordo Stato-Regioni sono stati necessariamente differenziati per tipologia di attrezzatura e possono essere sintetizzati nella tabella seguente.
Come si può notare il cumulo di abilitazioni diminuisce il numero complessivo delle ore pratiche all’interno però della stessa tipologia di attrezzatura mentre non è possibile usufruire dello “sconto” di ore per tipologie diverse.
L’abilitazione per i lavoratori addetti alla conduzione di attrezzature di lavoro deve essere effettuata non solo per i lavoratori, ma anche per i datori di lavoro che ne fanno uso come previsto espressamente dall’art. 69, primo comma lett. e)1 del D.Lgs. 81/08 ed infine per i volontari e i lavoratori autonomi per effetto delle previsioni di cui agli artt. 3 comma 12 bis) e 21 del D.Lgs. 81/08.
L’obbligo formativo doveva essere adempiuto con la verifica dell’apprendimento entro il 12 Marzo 2015, ovvero entro 24 mesi dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 ed entrato in vigore il 12 Marzo 2013. Tutti coloro che avevano frequentato un corso di abilitazione all’utilizzo di una o più attrezzature prima della entrata in vigore dell’Accordo, ovvero prima del 12 marzo 2013, di durata inferiore a quella prevista dalla nuova normativa e senza verifica d’apprendimento, avevano solo l’obbligo di frequentare il primo corso di aggiornamento della durata di 4 ore entro il 12 marzo 2015. I termini per le attrezzature utilizzate dai lavoratori nel settore agricolo e forestale sono stati invece prorogati due volte.
In definitiva per operatori già incaricati dell’uso dell’attrezzatura (trattrice agricola o forestale) al 31/12/2015, ma senza un’esperienza biennale documentata, i termini per la formazione sono stati prorogati al 31/12/2017 e la durata è pari a 8 ore (corso completo); per coloro che dimostrano un’esperienza almeno biennale al 31/12/2015 dell’uso dell’attrezzatura trattrice agricola o forestale (non antecedente di 10 anni) la formazione corrisponde all’obbligo di aggiornamento (corso della durata di 4 ore) entro il termine del 13/03/20172.
L’abilitazione alla conduzione delle attrezzature può quindi essere comparata ad una specie di patente di guida, non ha una durata illimitata ma è valevole per un periodo di 5 anni dopodiché è necessaria la frequenza, per tutte le tipologie di attrezzature, di un modulo di aggiornamento della durata minima di 4 ore.
E’ bene ricordare che anche per la giurisprudenza più recente, “in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, l’attività di formazione del lavoratore, alla quale è tenuto il datore di lavoro, non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenze del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenze che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. L’apprendimento insorgente da fatto del lavoratore medesimo e la socializzazione delle esperienze e delle prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione legislativamente previste, le quali vanno compiute nella cornice formalizzata prevista dalla legge”3.
Questo significa che la formazione e nella fattispecie l’abilitazione alla conduzione delle attrezzature previste dall’accordo Stato-Regioni del 2012 non può che essere formalizzata e pertanto occorre aver acquisito uno specifico attestato che comprovi la partecipazione ai corsi teorico-pratici sia nel caso di abilitazione ex novo ovvero nel caso di mero aggiornamento.
Infine “nelle ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall’assenza o dall’inidoneità delle misure di prevenzione e dalla mancata formazione del dipendente, nessuna efficacia causale viene attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancata comunicazione da parte del datore di lavoro di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento”4.
In buona sostanza anche se il datore di lavoro non ha più un obbligo di vigilanza assoluta sul lavoratore nel caso in cui ometta di formare i lavoratori non potrà limitare la sua responsabilità anche nel caso di comportamenti che presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.
1 Il datore di lavoro che ne fa uso è stato appositamente inserito dall’art. 20, comma1, lett.l) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 pubblicato nella G.U. n. 221 del 23/09/2015 – S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015.
2 La Legge 27 febbraio 2015, n. 11, pubblicata nella GU 28/02/2015 n. 49, di conversione del decreto legge 192/2014, dispone all’articolo 8 comma 5-bis la proroga in oggetto, modificando il comma 2 dell’articolo 45-bis del “decreto del fare”(D.L. 69/2013) che aveva introdotto la prima proroga dell’accordo al 22 marzo 2015.
Art. 45-bis. (Abilitazione all’uso di macchine agricole)
1. Al comma 5 dell’articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione”.
2. Il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’accordo 22 febbraio 2012, n. 53, pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e’ richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e’ differito al 31 dicembre 2015.
3 In tal senso Cass., pen., Sez. IV, Sentenza 26 maggio 2016, n. 22147
4 In tal senso Cass. pen., Sez. IV, Sentenza 11 settembre 2015, n. 36882