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Responsabilità del RSPP in caso di valutazione generica dei rischi

Luglio 05, 2017 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

La Cassazione è nuovamente intervenuta in tema di 81/08 e Salute e Sicurezza sul Lavoro e in particolare sulle responsabilità del RSPP, con una recente sentenza* depositata lo scorso 1° giugno.

Il caso ha riguardato un infortunio sul lavoro avvenuto alcuni anni fa in una industria del Trentino-Alto Adige, che è costato un dito ad un lavoratore intento a lavorare ad una pressa.

Nel giudizio di primo grado il Tribunale aveva condannato sia il Consigliere Delegato e sia il RSPP:

  • il Consigliere Delegato in qualità di Datore di Lavoro ovvero di vertice del sistema di sicurezza sul lavoro, per negligenza imprudenza o colpa specifica ai sensi dell’art. 2087 c.c. nonché per violazione della normativa sulla prevenzione infortuni, per aver omesso di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature di lavoro conformi alle specifiche disposizioni e quindi idonee ai fini della salute e della sicurezza, in quanto la macchina dove è avvenuto l’incidente era priva di dispositivi che impedissero alle mani dei lavoratori di venire a contatto con i movimenti del punzone;
  • il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per avere omesso di individuare i rischi connessi alla macchina e di elaborare le misure preventive e protettive relative al macchinario e le relative procedure di sicurezza.

La Corte d’Appello su ricorso dei suddetti confermava con sentenza del 10/05/2016 la condanna per il Consigliere Delegato, mentre accoglieva il ricorso del RSPP prosciogliendolo dall’accusa.

Contro la Sentenza d’Appello ricorrevano in Cassazione il Consigliere Delegato e il P.M., il primo contro la sua sentenza di colpevolezza, il secondo contro il proscioglimento del RSPP.

Responsabilità del Consigliere Delegato

Il Consigliere Delegato è ricorso in Cassazione sostanzialmente perchè a suo avviso è stato erroneamente individuato quale vertice del sistema di sicurezza sul lavoro della società.

Nel DVR aziendale la figura dell’AD (o CEO), a sua detta, non è nemmeno presa in considerazione ed anzi il documento manca dell’individuazione dei ruoli dell’organizzazione aziendale che debbono provvedere all’adozione delle misure di sicurezza.

Nel DVR infatti si elencano tutti i soggetti coinvolti nel “sistema sicurezza” così come prevede il D. lgs. 81/08 tra i quali figurano il datore di lavoro, il RSPP, il rappresentante delegato dal datore di lavoro, il referente interno per la sicurezza, ma non figura affatto l’Amministratore Delegato.

La Cassazione ha ritenuto però inammissibile il suo ricorso in quanto presentato oltre i termine, pertanto la sua condanna quale vertice aziendale del sistema di sicurezza sul lavoro è stata confermata.

Responsabilità del RSPP

Nel secondo caso invece, la Cassazione conferma la sentenza di proscioglimento del RSPP ritenendo infondato il ricorso del P.M.

Per la Cassazione infatti è giusta l’osservazione della Corte d’Appello che, in fase di giudizio, ha ritenuto che il DVR predisposto dal RSPP conteneva sufficiente indicazione ed individuazione del rischio presente nel reparto laddove veniva indicato un rischio per la pericolosità intrinseca delle presse aggravato dalla inidoneità dei dispositivi di protezione.

La responsabilità del RSPP era quindi limitata in quanto aveva giustamente indicato la pericolosità dei macchinari presenti in azienda, e con i quali il lavoratore si è infortunato, anche se in maniera generica e non specifica per ogni macchinario.

Lo stesso aveva inoltre sollecitato il Datore di Lavoro a porre in essere le misure per eliminare o ridurre al minimo le possibilità di incidenti.

Infatti nella sentenza di secondo grado si legge:

può affermarsi che attraverso il DVR vi è stata segnalazione al datore di lavoro idonea a sollecitarne i poteri di intervento per eliminare la situazione di rischio, sollecitazione alla quale il datore di lavoro non ha evidentemente reagito.