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Inail: classificazione dei sistemi di protezione individuale dalle cadute

Ottobre 22, 2018 By: PolissFormazione Category: INAIL, SICUREZZA SUL LAVORO

sistemi di protezione individuale dalle cadute, che vengono frequentemente utilizzati nei cantieri temporanei o mobili durante le attività in quota, “vanno utilizzati nei casi in cui, a seguito della valutazione dei rischi, le caratteristiche intrinseche dei luoghi di lavoro, le procedure di lavoro dell’azienda che effettua l’attività e l’adozione di dispositivi di protezione collettiva non permettono di ridurre a livello accettabile i rischi specifici. Solo in questi casi diventa indispensabile adottare tali sistemi di protezione individuale dalle cadute che devono essere idonei allo scopo”.

Il documento fa parte dei “ Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili” – pubblicati dall’Inail come aggiornamento di analoghi Quaderni Tecnici prodotti nel 2014 – e forniscono non solo informazioni su leggi, circolari e norme tecniche specifiche, ma possono aiutare gli operatori a individuare e perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione.

La destinazione e i riferimenti dei sistemi di protezione individuale dalle cadute

Nel documento si indica che i sistemi di protezione individuale dalle cadute sono un assemblaggio di componenti, “destinati a proteggere il lavoratore contro le cadute dall’alto, comprendenti un’imbracatura ed un sistema di collegamento che deve essere collegato ad un punto di ancoraggio sicuro”.

 

Riguardo poi alla destinazione d’uso si ricorda ancora una volta che nei lavori in quota, “qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei all’uso specifico e composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi al Regolamento (UE) 2016/425, ovvero recanti la marcatura CE quali, ad esempio:

  • Dispositivo di ancoraggio non permanente;
  • Connettore;
  • Cordino (arresto caduta, trattenuta, posizionamento sul lavoro);
  • Assorbitore di energia;
  • Imbracatura per il corpo;
  • Cintura di posizionamento sul lavoro;
  • Cintura di trattenuta;
  • Dispositivo anticaduta di tipo retrattile;
  • Dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di ancoraggio flessibile;
  • Dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di ancoraggio rigida”.

Come sempre la parte più modificata nell’aggiornamento del 2018, rispetto all’edizione del 2014, è quella relativa ai documenti di riferimento per i sistemi di protezione individuale dalle cadute:

  • Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/ CEE del Consiglio;
  • D.lgs. 81/08 e smi – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • UNI 11158:2015 – Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto – Sistemi di protezione individuale delle cadute – Guida per la selezione e l’uso;
  • UNI EN 363:2008 – Dispositivi individuali per la protezione contro le cadute – Sistemi individuali per la protezione contro le cadute.

 

La classificazione dei sistemi di protezione individuale dalle cadute

Veniamo invece alla classificazione dei sistemi di protezione individuale dalle cadute che vengono raggruppati secondo la UNI EN 363: 2008 e comprendono:

  1. Sistema di trattenuta: “sistema di protezione individuale dalle cadute che impedisce al lavoratore di raggiungere le zone dove esiste il rischio di caduta dall’alto.
  2. Sistema di posizionamento sul lavoro: sistema di protezione individuale dalle cadute che permette alla persona di lavorare sostenuta, in tensione/trattenuta, in maniera tale che sia prevenuta la caduta.
  3. Sistema di accesso su fune: sistema di protezione individuale dalle cadute, che permette al lavoratore di andare e tornare dal posto di lavoro in maniera tale che sia impedita o arrestata la caduta, utilizzando una fune di lavoro e una fune di sicurezza, collegate separatamente a punti di ancoraggio sicuri.
  4. Sistema di arresto caduta: sistema di protezione individuale dalle cadute che limita la forza d’urto sul corpo del lavoratore durante l’arresto caduta.
  5. Sistema di salvataggio: sistema di protezione individuale dalle cadute con il quale una persona può salvare se stessa o altri, in maniera tale che sia prevenuta la caduta”.

 

Ci soffermiamo oggi in particolare sui sistemi di trattenuta, sui sistemi di posizionamento e sul sistema di arresto caduta.

 

Si indica che un sistema di trattenuta è “un sistema di protezione individuale dalle cadute che evita le cadute dall’alto limitando lo spostamento del lavoratore” e ha, dunque, le seguenti caratteristiche:

  • “limita il movimento del lavoratore in modo che questi non possa raggiungere le zone dove potrebbe verificarsi una caduta dall’alto;
  • non è destinato ad arrestare una caduta dall’alto;
  • non è destinato a situazioni di lavoro in cui il lavoratore necessiti di essere sostenuto dal dispositivo di tenuta del corpo (es. evitare scivolamenti o cadute)”.

 

Riportiamo anche qualche breve indicazione sul sistema di posizionamento sul lavoro che ha, invece, le seguenti caratteristiche:

  • “evita la caduta del lavoratore;
  • permette al lavoratore di posizionarsi nel luogo di lavoro, sostenuto in tensione/ trattenuta;
  • non è destinato ad arrestare una caduta dall’alto”.

Qualora esista il rischio di caduta dall’alto in aggiunta al sistema di posizionamento sul lavoro deve essere utilizzato un sistema di arresto caduta.

 

Il sistema di arresto caduta, che abbiamo visto essere un sistema che “arresta la caduta e limita la forza d’urto sul corpo del lavoratore durante l’arresto della caduta”, ha le “seguenti caratteristiche:

  • non evita la caduta;
  • limita la lunghezza della caduta;
  • permette al lavoratore di raggiungere zone o posizioni in cui esiste il rischio di caduta e, quando si verifica la caduta, l’arresta;
  • fornisce la sospensione dopo l’arresto della caduta”.

SistemiProtezioneCadute2018

I quesiti sul decreto 81: RSPP e coordinatore?

Ottobre 22, 2018 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

Quesito

Con riferimento al quesito pubblicato sul quotidiano del 5/9/2018 riguardante i crediti che l’Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 ha riconosciuto al RSPP se vuole svolgere l’attività di coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, vorrei un chiarimento in merito. Nell’Allegato III di tale Accordo sono stati indicati, nell’esempio ivi riportato, i moduli di formazione che un RSPP formatosi con l’Accordo Stato-Regioni del 26/1/2006 deve frequentare per conseguire il titolo per svolgere il ruolo di coordinatore per la sicurezza. Ma quel RSPP, per potere svolgere l’attività di coordinatore, deve essere comunque in possesso anche degli altri requisiti di cui all’art. 98 comma 1 del D. Lgs 81/2008?

Risposta

Il lettore che ha formulato il quesito, facendo riferimento a quanto indicato nell’Allegato III dell’ultimo Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 sulla formazione degli ASPP/RSPP, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/8/2016, nel quale sono stati riportati i crediti formativi riconosciuti ai vari operatori di sicurezza già in possesso di una formazione prevista dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e che vogliono frequentare altri corsi di formazione obbligatori ai sensi dello stesso decreto legislativo, e facendo riferimento in particolare ai crediti formativi riconosciuti al RSPP che vuole svolgere l’attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), chiede sostanzialmente se con il riconoscimento di tali crediti può svolgere direttamente tale attività anche senza essere in possesso degli altri requisiti di cui all’art. 98 comma 1 del D. Lgs 81/2008.

 

Il dubbio espresso dal lettore è sorto, come del resto dallo stesso indicato, con riferimento a quanto riportato nell’Allegato III dell’Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/8/2018 e precisamente in calce alla pagina 68 nella quale, dopo la tabella di equiparazione fra la formazione acquisita e quella da acquisire, è stato indicato, con una espressione non molto felice e comunque a titolo di esempio di applicazione della tabella stessa, che “un RSPP, formato con l’accordo Stato-Regioni del 26/01/2006, che vuole conseguire il titolo per svolgere il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza” è esonerato dal frequentare il modulo giuridico previsto per la formazione del CSP/CSE dall’Allegato XIV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. se ha frequentato il modulo A di cui all’Accordo del 26/1/2006 precisando che lo stesso deve comunque frequentare i restanti moduli tecnico (52 ore), metodologico/organizzativo (16 ore) e pratico (24 ore).