In caso di danni, rispondono l’impresa e il direttore dei lavori
La Cassazione: pagano in solido i responsabili della cattiva esecuzione
L’approfondimento di questa settimana è dedicato al tema dell’appalto in condominio, in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 21 settembre 2016, n. 18521. Con questa decisione la Corte ha precisato che nelle ipotesi d’inesatta esecuzione dei lavori condominiali, l’impresa appaltatrice e il direttore dei lavori rispondono in solido dei danni causati ai condomini. I giudici della Suprema Corte hanno respinto il ricorso del professionista che pretendeva di essere tenuto indenne dall’addebito della cattiva esecuzione dell’appalto e hanno chiarito che ai fini della responsabilità solidale è sufficiente che le azioni dei danneggianti abbiano concorso a produrre l’evento, anche per illeciti differenti o violazione di norme diverse.
Appalto
L’appalto è il contratto con cui una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. In caso di lavori edili, il condominio committente può agire per chiedere il risarcimento dei danni subiti in esecuzione dell’appalto nei confronti dell’impresa e del direttore dei lavori.
Direttore dei lavori
Il direttore dei lavori è un professionista che nell’interesse del committente ha il dovere di seguire i lavori ed impartire indicazioni affinché l’opera risponda alle prescrizioni contrattuali e alle c.d. “regole dell’arte”. Rientrano nelle competenze specifiche del direttore dei lavori: l’accertamento di conformità dell’opera al progetto e alle norme tecniche, nonché l’adozione di tutte quelle misure necessarie a garantire la funzionalità dell’opera. Nel caso esaminato dalla Corte il direttore dei lavori è stato considerato responsabile per aver rilevato i vizi soltanto sei mesi dopo la conclusione delle opere e la consegna delle stesse da parte dell’impresa che aveva eseguito male l’incarico.
Progetto
Secondo la Cassazione l’incarico del direttore dei lavori non può essere solamente quello di verificare la conformità dell’opera al progetto, “scaricando” la responsabilità della cattiva esecuzione dell’opera in capo al progettista, ma deve necessariamente ricomprendere l’esame della fattibilità e della regolarità dell’intero progetto.
Responsabilità solidale
In tema di contratto di appalto esiste un vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore, il progettista e il direttore dei lavori, nelle ipotesi in cui i rispettivi inadempimenti abbiano concorso a produrre il danno subito dal committente. Il principio sancito dalla Cassazione è oltremodo desumibile dall’interpretazione dell’art. 2055 cod. civ., che pur essendo una norma in tema di responsabilità extracontrattuale può essere applicata estensivamente anche nei casi in cui gli autori del danno debbano rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.
Rovina e difetti di immobili
L’art. 1669 c.c. dispone che quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. La norma stabilisce che il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.