Documento di valutazione dei rischi DVR – DUVRI
Cos’è il DVR?
Il Documento di Valutazione dei rischi, previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, viene redatto a seguito della valutazione di tutti i rischi connessi all’attività lavorativa nei luoghi in cui essa viene svolta.
La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, compresi i rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica attività contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione.
Deve contenere:
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante lo svolgimento dell’attività lavorativa e deve specificare i criteri adottati per la valutazione medesima;
- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione del rischio;
- il programma delle misure ritenute idonee per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l’individuazione delle procedure da adottare per l’attuazione delle misure, l’indicazione dei ruoli dell’organizzazione aziendale tenuti a provvedervi, ruoli e compiti che devono essere assegnati a soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale (per le aziende con più dislocazioni territoriali), l’indicazione del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
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Cos’è il D.UV.R.I.?
Il termine D.U.V.R.I. è l’acronimo di “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza”, che il Datore di lavoro committente di un’azienda ha l’obbligo di redigere qualora affidi ad un’impresa appaltatrice esterna (o lavoratori autonomi) lavori/servizi da svolgere all’interno dell’azienda. L’obbligo di redazione del DUVRI è stato introdotto dalla normativa per la sicurezza sul lavoro D.Lgs 81/08 art .26 comma 3, integrato dal D. Lgs 3 Agosto 2009 n 106.
La funzione del DUVRI è di rendere noti all’impresa appaltatrice, incaricata di svolgere dei lavori all’interno di una azienda, quali sono i rischi per i lavoratori presenti e quali sono le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori da adottare per ridurli.
Il D.Lgs 81/08 e la “Legge del fare” n. 99/2013, individuano i seguenti casi, in cui il DUVRI può non essere redatto:
- appalti di servizi di natura intellettuale;
- mere forniture di materiali o attrezzature;
- lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti da rischio incendio elevato, o dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI del Testo Unico;
- attività che presentano un basso rischio d’infortunio sia per il committente che per l’impresa affidataria, se affidano l’incarico di sorveglianza, coordinamento lavori ad un individuo (preposto) in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro (tale incarico va specificato nel contratto d’appalto).
Per quanto riguarda i lavori in cantiere, se c’è il Piano di Sicurezza in fase di Coordinamento(titolo IV del D. Lgs. 81/08) non è necessaria l’elaborazione del DUVRI da parte del datore di lavoro committente.
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La nostra azienda offre consulenza per la redazione del documento per la valutazione rischi e per l’aggiornamento dell’articolo 81 del testo unico per la sicurezza.
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