Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (o RSPP)
Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro D. Lgs 81/08 prevede che in ogni azienda sia presente un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) definito nell’art.2 lettera f):
“Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”
dove il servizio di prevenzione e protezione dai rischi è -art. 2 lettera l) -:
“insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.
Le caratteristiche di cui deve essere in possesso un RSPP vengono elencate nell’art. 32 del D. Lgs 81/08, vengono genericamente richieste delle capacità adeguata alla natura dei rischi presenti in azienda, il possesso di un diploma di scuola superiore e l’attestato di frequenza di un corso RSPP. Nel T.U. vengono definiti anche i compiti e le modalità di nomina dell’RSPP.
I compiti dell’RSPP vengono definiti dall’art. 33 del D. Lgs 81/08:
- individuazione dei rischi, valutazione dei rischi e individuazione delle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- elaborazione delle misure preventive e protettive (art. 28 comma 2) e dei sistemi di controllo di tali misure;
- elaborazione delle procedure di sicurezza nelle varie attività aziendali;
- proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipazione alle consultazioni riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro e alla riunione periodica obbligatoria in base all’art. 35;
- somministrazione ai lavoratori delle informazioni elencate nell’art. 36.
L’RSPP viene scelto e nominato dal datore di lavoro, che ne ufficializza la nomina attraverso una lettera che va allegata al DVR o vidimata in Ufficio Postale o presso l’ufficio protocolli del Comune.
La legge prevede alcuni casi in cui il compito di RSPP può essere svolto direttamente dal datore di lavoro:
- aziende artigiane e industriali con meno di 30 addetti;
- aziende agricole e zootecniche con meno di 10 addetti;
- aziende ittiche fino con un massimo di 20 addetti;
- altre fino a 20 addetti.
In tali casi il datore di lavoro ha alcuni obblighi, tra cui quello di frequentare un corso RSPP per datore di lavoro di una durata minima di 16 ore (art. 34 DLgs 81/08).
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Presso la nostra sede, sono organizzati specifici corsi per la formazione della figura di responsabile del servizio di prevenzione e protezione che, per obbligo di legge, ogni datore di lavoro deve provvedere alla propria realtà.
I nostri corsi sono in grado di formare correttamente la figura (o le figure, che possono essere più di una per ogni azienda) del responsabile e di fornire gli strumenti per l’elaborazione di programmi di informazione dei lavoratori in merito alla sicurezza, la gestione di misure preventive e di dispositivi di protezione individuale.
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