I quesiti sul decreto 81. Come individuare il dirigente e il preposto
La domanda
Se in un organigramma della sicurezza e nel DVR ad esso collegato non sono individuati preposti e/o dirigenti per la sicurezza, la formazione deve esplicitare il percorso in caso di presenza delle figure sopra riportate? In caso di verifica di conformità legislativa (o meglio di applicazione degli obblighi del D.Lgs. 81/08) da quali elementi si potrebbe desumere la presenza di preposti e/o dirigenti e quindi la loro mancata formazione?
La risposta
L’Azienda deve obbligatoriamente indicare nel documento di valutazione dei rischi i preposti e i dirigenti (qualora presenti, tenendo conto che la legge all’art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008 obbliga datori di lavoro e dirigenti a vigilare, su preposti e lavoratori; quindi qualora non vi siano, ad esempio, preposti dovrà nel DVR, il datore di lavoro, spiegare in che modo procede alla vigilanza sui lavoratori, di norma svolta dai preposti), che devono in precedenza essere stati individuati dal datore di lavoro e/o dai dirigenti, come da organigramma e anche in base ai compiti effettivamente svolti, tutto ai sensi di quanto segue, legge e giurisprudenza.
D.Lgs. n. 81/2008 Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve (…) contenere:
(…)
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
(…)
|
Questo obbligo va coordinato con l’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede l’obbligo di formazione, in particolare di dirigenti e preposti.
Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
(…)
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della
1. formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
(…)
|
E’ chiaro che è impossibile adempiere a tale obbligo se il DVR non li ha individuati, e non ha definito esattamente i loro compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Il fondamentale principio di supremazia
Il principio della supremazia è un criterio comunemente utilizzato per individuare il dirigente (ma anche il preposto) in “chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve considerarsi automaticamente tenuto, ai sensi dell’art. 4 del DPR 547/55, DPR 303/56 e D. Lgs. 626/94 [oggi D.Lgs.n. 81/2008 artt. 2 comma 1 lett. d) e 18], ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo” (Cass. Pen., sez. IV, 20/1/98 e 19/2/98), e rivelandosi così un effettivo dirigente (o preposto).
Una sentenza (Cass. Pen. Sez. IV 1/7/1992, Boano in Cass. Pen. 1994, pag. 388 n. 285) ha evidenziato nel modo più chiaro possibile che i dirigenti [e i preposti], in senso lato, sono daidentificarsi nei soggetti preposti alla direzione tecnico-amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi, come i dirigenti tecnici o amministrativi, i capi ufficio o i capi reparto, e che devono predisporre tutte le misure di sicurezza fornite dal capo dell’impresa e previste dalle norme, controllare le modalità del processo di lavorazione ed attuare nuove misure, anche non previste dalla normativa, necessarie per tutelare la sicurezza in relazione a particolari lavorazioni che si svolgono in condizioni non previste o non prevedibili dal legislatore.
Il riferimento al principio dell’effettività ha portato la Cassazione (Cass. sez. IV 5/4/1994 n. 3484, Pozzati ed altro) a considerare dirigente anche il soggetto che, pur non ricoprendo nell’organigramma aziendale tale posizione, aveva di fatto impartito l’ordine di effettuare un lavoro. In particolare si è ritenuto che “chi dà in concreto l’ordine di effettuare un lavoro, anche se non impartisce direttive circa le modalità di esecuzione, assume di fatto la mansione di dirigente, sicché ha il dovere di accertarsi che il lavoro venga svolto nel rispetto delle norme antinfortunistiche, non potendo essere lasciato agli operai la scelta dello strumento da utilizzare“.
La differenza tra dirigente e preposto può essere così sintetizzata, secondo Cass., sez. 4 pen., 1° giugno 2007, n. 21593: “Seppure in materia antinfortunistica debbano ritenersi destinatari delle disposizioni di prevenzione tutti coloro che presiedono all’organizzazione del lavoro aziendale, è chiaro che per dirigenti si intendono i dipendenti che hanno il compito di impartire ordini ed esercitare la necessaria vigilanza, in conformità alle scelte di politica d’impresa adottate dagli organi di vertice che formano la volontà dell’ente (essi rappresentano, dunque, l’alter ego del datore di lavoro, nell’ambito delle competenze loro attribuite e nei limiti dei poteri decisionali e di spesa loro conferiti); i preposti sono, invece, coloro i quali vigilano sull’attività lavorativa degli altri dipendenti, per garantire che essa si svolga nel rispetto delle regole prevenzionali, e che sono forniti di un limitato potere di impartire ordini e istruzioni, peraltro dinatura tendenzialmente (a volte meramente) esecutiva”.
La individuazione dei destinatari delle norme antinfortunistiche [datore di lavoro, dirigenti e preposti] “va compiuta non tanto in relazione alla qualifica rivestita nell’ambito dell’organizzazione aziendale ed imprenditoriale quanto, soprattutto, con riferimento alle reali mansioni esercitate che importino le assunzioni di fatto delle responsabilità a quelle inerenti, la qualifica e le responsabilità del preposto non competono soltanto ai soggetti forniti di titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in una posizione di supremazia, sia pure embrionale, tale da porlo in condizioni di dirigere l’attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini; in sostanza preposto può essere chiunque, in una formazione per quanto piccola di lavoratori, esplichi le mansioni di caposquadra al di fuori della immediata direzione di altra persona a lui soprastante” (Corte di Cassazione Penale, 6 luglio 1988 n° 7999, Chierici ed altro, in motivazione).
Il tutto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008, Articolo 299 – Esercizio di fatto di poteri direttivi: Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) [datore di lavoro], d) [dirigente] ed e) [preposto], gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.