Poliss Formazione

Politiche Imprenditoriali , Societarie e Sicurezza
Subscribe

Informazione al Lavoratore sul significato della Sorveglianza Sanitaria

Luglio 13, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

sorveglianzasanitaria
L’art. 25, comma 1, lettera g) del D.Lvo 81/08 prevede che il Medico Competente:
“fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.”
La mancata informazione ai lavoratori comporta: arresto fino a due mesi o ammenda da 328,80 a 1.315,20 euro [Art. 58, co. 1, lett. b)]
Come effettuare quindi, in modo documentato, questa informazione ? E’ sufficiente un’informazione verbale o è necessario effettuarla in modo scritto?
Sarebbe opportuno che il lavoratore, all’atto della prima visita e alla visita periodica qualora subentrino delle modifiche alla valutazione dei rischi, ricevesse tale informazione, corredata anche dei livelli espositivi, in forma scritta.
Ovviamente anche una variazione dei livelli espositivi comporta una nuova scheda che il Lavoratore potrà conservare anche per avere una cronologia dei fattori di rischio per i quali è visitato.

Comments are closed.