I compiti del CSP e del CSE sui controlli dell’impianto elettrico in cantiere
Il progetto dell’impianto elettrico di cantiere, a cura del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP), deve essere corredato, come segnala la
pubblicazione Inail 2015 sulla “progettazione della sicurezza in cantiere” da:
- “il dimensionamento della rete di distribuzione in funzione delle apparecchiature utilizzate e dei relativi carichi;
- schema del quadro generale di cantiere e indicazione delle linee distinte per forza motrice e illuminazione;
- modalità di realizzazione della cassetta ove saranno alloggiati i contatori;
- modalità di collegamento al quadro generale del cantiere;
- protezioni in atto;
- indicazione delle tipologie di prese e apparecchiature utilizzate e della protezione (grado IP) delle stesse;
- progetto dell’impianto di messa a terra;
- indicazione di tutte le apparecchiature e masse estranee collegate all’impianto;
- dettagli costruttivi;
- modalità di controllo dell’efficienza degli impianti elettrici e di messa a terra e di tutti dispositivi e apparecchiature in campo;
- luoghi di conservazione delle certificazioni di conformità degli impianti della copia dell’avvenuta trasmissione agli enti di controllo competenti”.
Il CSE (Coordinatore per l’esecuzione) ha, invece, l’obbligo prescritto dall’art. 92 del TU 81/08l di verificare che l’impianto elettrico sia a norma e quindi di valutare l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni a loro carico presenti nel Piano di sicurezza e coordinamento (PSC).
Si tratta di un controllo visivo, come spiega l’Inail, riferito cioè esclusivamente:
a) alla tipologia del quadro elettrico (deve essere ASC- EN 61439-4*);
b) all’interruttore automatico differenziale (da 30 mA);
c) alla presenza di interruttore magnetotermico, di sezionatore, di pulsante di emergenza, di impianto di terra.
Il CSE deve controllare che l’impianto sia provvisto di dichiarazione di conformità, di denuncia dell’impianto di terra e dell’eventuale impianto di protezione dalle
scariche atmosferiche.
In caso di presenza in cantiere di un ponteggio metallico, il tecnico deve accertare l’esistenza della dichiarazione che lo stesso risulta autoprotetto contro le scariche atmosferiche** .
* Lo prevede la recente normativa, con validità fino al 20 dicembre 2015.
** Oppure se necessita della protezione contro i fulmini, con i conseguenti adempimenti.
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[Tratto da: quotidianosicurezza.it ]