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Politiche Imprenditoriali , Societarie e Sicurezza
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Vademecum per il montaggio di eventi temporanei

Settembre 25, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MILANO
Dipartimento di Prevenzione Medico – SC Psal

 

Con questo documento si è cercato di realizzare uno strumento operativo utile ai diversi soggetti a vario titolo coinvolti nella organizzazione, realizzazione e gestione di spettacoli ed eventi temporanei. In occasione dell’EXPO 2015 , Milano è diventata un centro per gli spettacoli e gli intrattenimenti, cosicché il montaggio e lo smontaggio di strutture temporanee è all’ordine del giorno. I ridotti tempi di realizzazione uniti al grande numero di operatori occupati e alle peculiarità delle opere, spesso molto complesse, rendono questo settore particolarmente rischioso per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Tutti i soggetti coinvolti hanno quindi il dovere di fare la loro parte per ridurre il rischio di infortuni: dai responsabili della “venue” ai datori di lavoro ma anche i progettisti e gli installatori di impianti e strutture. Il documento, oltre ad identificare la normativa cogente e specifica, indica gli adempimenti , le fasi di attuazione e le figure coinvolte nei diversi scenari, affinché, sin dalla fase di progettazione di un evento, il tema della sicurezza sia sempre presente.

Sicurezza Delle Opere Temporanee

Le opere temporanee che vengono allestite per spettacoli sono generalmente composte da elementi prefabbricati assemblati in opera secondo uno specifico progetto scenotecnico e strutturale.
Il montaggio e lo smontaggio delle opere temporanee avviene, generalmente, senza l’impiego di opere provvisionali distinte, in quanto gli operatori (scaff, rigger, etc) utilizzano le stesse opere quali elementi di supporto ed ancoraggio per il lavoro in quota.
Come previsto dal D.I. 22 luglio 2014 la procedura di cui sopra è ammissibile solo a seguito di un’apposita relazione di calcolo, redatta da professionista abilitato,che certifichi l’idoneità delle opere temporanee quali idoneo sostegno agli operatori ivi ancorati durante le fasi di lavoro. In tale relazione dovranno essere indicati, precisamente, i punti di ancoraggio per DPI anticaduta e dovrà essere dimostrata la stabilità e la resistenza della struttura al peso degli operatori ed ad una loro eventuale caduta. Dovranno essere privilegiate le misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali. Inoltre dovrà essere prevista, qualora tecnicamente fattibile, l’installazione di “safety line” che, in ogni caso dovranno essere progettate, certificate ed installate secondo le disposizioni dei fabbricanti. Dovranno, inoltre, essere identificati i passaggi ed i percorsi per raggiungere i posti di lavoro in quota garantendone anche una sufficiente ergonomia.

Nella documentazione di progetto delle opere temporanee si dovranno identificare le sequenze di montaggio e di smontaggio, cui le imprese esecutrici dovranno attenersi scrupolosamente. La stabilità statica e dinamica dovrà essere dimostrata non solo a completamento dell’opera ma anche durante l’intero processo di montaggio e smontaggio.
Ogni modifica al progetto approvato dovrà essere preliminarmente comunicata al Progettista ed al Coordinatore per la Sicurezza, i quali dovranno provvedere a certificarne la fattibilità ed a valutare le opportune misure di prevenzione degli infortuni.
Particolare attenzione dovrà essere posta nei confronti di fattori climatici che possano compromettere la stabilità e la sicurezza dell’allestimento. In particolare, qualora si preveda l’installazione in luoghi aperti, dovrà essere valutato il rischio derivante da vento, pioggia, grandine, neve, etc. Le imprese affidatarie ed esecutrici ed il CSP/CSE dovranno prevedere apposite procedure per il monitoraggio di tali eventi atmosferici ed indicare le misure di prevenzione e protezione che dovranno essere adottate compresa la sospensione dell’attività e l’abbandono del sito nei casi estremi.
Gli elementi costituenti le opere temporanee dovranno essere sottoposti ad un preventivo controllo al fine di assicurarne la solidità e le perfette condizioni di manutenzione. Gli esiti di tali controlli dovranno essere registrati per iscritto e mantenuti a disposizione presso il sito. Qualora le opere temporanee non siano smontate ma si preveda un loro riutilizzo per una durata di qualche settimana, dovranno essere fornite istruzioni per la manutenzione nel tempo e indicazioni sui controlli periodici da effettuarsi anche a seguito di eventi calamitosi.

Sicurezza elettrica

Nella fase di realizzazione delle opere temporanee per spettacoli ed eventi è necessario utilizzare energia elettrica per l’alimentazione delle attrezzature di lavoro da impiegarsi.
Tra le attività eseguite vi è la realizzazione dell’impianto elettrico di spettacolo che andrà ad alimentare le attrezzature scenotecniche previste.
Il rischio derivante da un contatto elettrico (diretto o indiretto) deve sempre essere valutato e devono essere prese tutte le misure di prevenzione e protezione per i lavoratori che operano nel cantiere che per quelli che opereranno durante lo spettacolo. Analoghe precauzioni dovranno essere attuate per la protezione del pubblico.
Con riferimento alle fasi di allestimento e disallestimento, qualora le attività rientrino nel campo di applicazione dei D.I. 22 luglio 2014, tutti gli impianti elettrici che vengo impiegati dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui alla norma CEI 64-8 parte 7. In particolare, immediatamente a valle del punto di consegna dell’energia elettrica, dovranno essere previsti uno o più quadri elettrici di distribuzione specifici per essere impiegati in cantiere. Analogamente tutti i componenti elettrici quali quadri, prese a spina, avvolgicavi e cordoni prolungatori dovranno rispondere ai requisiti della norma CEI 64-8 parte 7.
Qualora le attività di montaggio, smontaggio ed allestimento siano escluse dal campo di applicazione del D.I. 22 luglio 2014 gli impianti elettrici, ed i relativi componenti, dovranno essere conformi alle specifiche parti applicabili della norma CEI 64-8.
Per la corretta gestione del rischio elettrico può essere utile riferirsi alla guida CEI 64-17
Prima di poter impiegare un qualsiasi impianto elettrico dovrà essere acquisita la dichiarazione di conformità redatta da professionista abilitato ai sensi del D.M. 37/08 e completa dei previsti “Allegati obbligatori”.
Qualora si effettuino lavori elettrici, essi dovranno essere eseguiti da personale appositamente formato ed in possesso delle specifiche idoneità individuate dalla Norma CEI 11-27 e CEI EN 50110-1.
È opportuno che sia definito un Piano di Lavoro, atto a circoscrivere le operazioni da eseguire sull’impianto, e un Piano d’Intervento, in cui riportare le informazioni circa le misure di sicurezza e le modalità d’intervento, oltre alle attrezzature da utilizzare ed i DPI da adottare.
Con riferimento alla fase di spettacolo o evento l’impianto elettrico dovrà essere realizzato secondo quanto previsto dalla norma CEI 64-54 e dovrà sempre essere accompagnato dalla dichiarazione di conformità redatta ai sensi del D.M. 37/08.

Sicurezza Macchine E Apparecchi Di Sollevamento

Le macchine, quali attrezzature di lavoro utilizzate sia nelle fasi di allestimento e disallestimento che in quelle di spettacolo, dovranno essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dal D.Lgs. 17/2010 di recepimento della Direttiva macchine 2006/42/CE o precedenti Direttive di prodotto e relativi decreti di recepimento. Dovranno quindi essere provviste di marcatura CE, dichiarazione CE di conformità e del manuale di istruzioni ed uso redatto in lingua italiana.
Le attrezzature di lavoro non oggetto di norme nazionali di recepimento di Direttive Europee di prodotto, o immesse sul mercato antecedentemente al 21 settembre 1996 dovranno essere conformi ai requisiti generali di sicurezza previsti dall’allegato V del D.lgs. n. 81 del 2008. Dovranno quindi essere accompagnate da una dichiarazione di corrispondenza a tali requisiti generali di sicurezza ed alle prescrizioni applicabili all’attrezzatura di lavoro specifica di cui all’allegato V del D.Lgs. 81/2008.
Le attrezzature di lavoro in elenco nell’allegato VII del D.Lgs. 81/08 e rispondenti al gruppo SC – Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano di portata superiore a 200 Kg – secondo la terminologia del DM 11 Aprile 2011, dovranno essere oggetto della specifica procedura di messa in servizio e di verifica periodica secondo quanto previsto dall’articolo 71, comma 11 del D.lgs. n. 81/2008 e dallo stesso DM 11 aprile 2011. È fatta eccezione per gli apparecchi di sollevamento descritti al punto 5 della Circolare Ministero Lavoro 13 agosto 2012, n. 23 ovvero sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, comunemente denominati “macchine speciali composte da tiri elettrici a uno o più funi”. Tali macchine non rispondono alla definizione di apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1 (“apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa”), in quanto i limiti di tali macchine sono costituiti da barre di carico (o americane) alle quali vengono collegati gli allestimenti scenici e non da ganci o altri organi di presa.

Gli apparecchi di sollevamento appartenenti al gruppo SC di cui sopra devono, pertanto, essere corredati, per una corretta gestione documentale, di : Dichiarazione “CE” di Conformità del Costruttore; presenza del manuale di uso e manutenzione; presenza del registro di controllo aggiornato; denuncia di messa in servizio all’INAIL territorialmente competente con l’ assegnazione del numero di matricola; presenza di prima verifica periodica e scheda tecnica o libretto di omologazione ex ISPESL ; presenza di verifica periodica successiva alla prima; rapportini di manutenzione effettuati da ditta specializzata degli ultimi tre anni.
Si sottolinea che per gli apparecchi di sollevamento del gruppo SC azionati a mano o motorizzati aventi portata massima.

Formazione Operatori Addetti Al Montaggio E Smontaggio Delle Opere Temporanee
Tutti i lavoratori devono ricevere a cura e spese del datore di lavoro adeguata e sufficiente formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
Fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, il D.I. 22 luglio 2014 ha previsto che i lavoratori addetti al montaggio, smontaggio delle opere temporanee e coloro i quali effettuino lavori su funi in tale ambito lavorativo, ricevano una formazione particolare ed aggiuntiva.
I lavoratori addetti al montaggio ed allo smontaggio delle opere temporanee (scaff), ovvero che effettuano lavori su funi (rigger), dovranno aver frequentato il corrispondente corso previsto dall’allegato XXI del D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro, al fine di adempiere alle disposizioni del D.I. 22 luglio 2014 deve provvedere a fornire loro ulteriore informazione, formazione ed addestramento al fine di implementare le conoscenze acquisite con le particolari modalità di lavoro impiegate nel montaggio delle opere temporanee per spettacoli e le specifiche misure di prevenzione e protezione dai rischi.
Con riferimento ad imprese straniere chi impiegano lavoratori assunti nel paese di origine delle stesse imprese, si ricorda che lo stesso decreto palchi prevede una procedura semplificata di verifica dell’idoneità tecnico e professionale (allegato II). Tuttavia per quanto concerne la formazione dei lavoratori essa deve essere valutata con attenzione poiché deve risultare equivalente ai requisiti previsti dalla normativa italiana. Potrà quindi essere necessario acquisire i certificati e i programmi della formazione erogata e qualora insufficiente dovrà essere integrata prima dell’inizio del lavoro in Italia.

vademecum sicurezza eventi (Formato PDF – 1,42 MB)

[Tratto da: Testo unico sicurezza ]

 

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