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Inail: la valutazione del rischio rumore e la normativa vigente

Settembre 29, 2015 By: PolissFormazione Category: Senza categoria

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Un documento dell’Inail affronta il rischio rumore e gli aspetti relativi alla sua valutazione. Focus sulla legislazione nazionale e sulla normativa tecnica. La UNI 9432:2011, la UNI EN ISO 9612:2011 e la UNI 11347:20154.

L’esposizione in ambiente lavorativo ad agenti fisici (rappresentano dei fattori governati da leggi fisiche che provocano una trasformazione delle condizioni ambientali nelle quali si manifestano) coinvolge solo in Italia milioni di lavoratori.
Alcuni dati – correlati al sistema di sorveglianza delle malattie professionali MALPROF – evidenziano come nell’ultimo triennio più del 70% delle malattie di probabile origine professionale sia riconducibile all’ esposizione ad agenti fisici. E tra questi agenti fisici il rumore è sicuramente una delle principali cause di malattia professionale.

Proprio per migliorare la prevenzione delle conseguenze dell’ esposizione al rischio rumore, il Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici (DIT) dell’Inail ha realizzato la pubblicazione dal titolo “La valutazione del rischio rumore”. Un documento curato da Raffaele Sabatino (DIT), con la collaborazione di Michele Del Gaudio (Inail Unità Operativa Territoriale di Avellino) e la revisione scientifica di Pietro Nataletti (Inail Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale).

L’obiettivo della pubblicazione è quello di “raccogliere elementi essenziali inerenti la valutazione e la gestione dei rischi dovuti all’esposizione all’agente fisico rumore, con l’obiettivo di aggregare, in un contesto operativo, una serie di informazioni utili agli attori del sistema di sicurezza aziendale”, con particolare attenzione a datori di lavoro e responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione.

Il documento affronta molti temi legati al rischio rumore.
Oltre a presentare il rischio, anche con riferimento alla normativa nazionale, sono presentate le strategie di misura, il calcolo delle incertezze di misura, la tipologia e verifica dei dispositivi di protezione individuale uditivi. E sono riportate molte indicazioni, con un continuo riferimento a casi-studio, sulla valutazione del rischio.

Alla luce del D.Lgs. 81/2008 “la valutazione del rischio di un agente fisico – come del resto previsto dall’art. 28 e, in particolare per gli agenti fisici, dagli articoli del Titolo VIII – va fondamentalmente intesa come una sezione del generale Documento di Valutazione di tutti i Rischi per la salute e sicurezza (DVR), unitamente alla relazione tecnica redatta da personale qualificato, comprensiva di eventuali misurazioni, da tenersi in Azienda in vista della programmazione e dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione e, ovviamente, a disposizione degli organi di vigilanza”.
E chiaramente il DVR dovrà inoltre riportare “le misure di prevenzione e protezione in essere ed indicare il programma delle misure atte a garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza, con le relative procedure aziendali e dei ruoli dell’organizzazione che vi debbono provvedere, cui debbono essere assegnati soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri”.

Si segnala poi che – come richiesto dall’art. 181, comma 2 – la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici “è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, oltreché aggiornata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori”.
Si ricorda inoltre che dal 31 maggio 2013 non è più possibile avvalersi della ‘autocertificazione’ inizialmente prevista, e “pertanto anche le aziende occupanti fino a dieci lavoratori debbono predisporre il DVR, che potrà essere redatto secondo le previsioni del D.M. 30 novembre 2012 (‘ Procedure standardizzate’), fermo restando le altre condizioni imposte dal Legislatore, o secondo le modalità previste dagli artt. 28 e 29, con riferimento ai singoli agenti fisici dettagliati al Titolo VIII”.

Parlando poi di normativa non si può non parlare brevemente anche delle norme tecniche…
Ad esempio la UNI 9432:2011, la UNI EN ISO 9612:2011 sulla determinazione del livello di esposizione al rumore e la UNI 11347:20154 sui Programmi Aziendali di Riduzione dell’Esposizione a rumore”.

Il documento ricorda in particolare che la norma UNI 9432 ha subito “una significativa revisione, a seguito dell’emanazione della norma UNI EN ISO 9612:2011 “Acustica – Determinazione dell’esposizione al rumore negli ambienti di lavoro – Metodo tecnico progettuale”, parallela ad essa”. E indica che in realtà, “la norma UNI EN ISO 9612:2011 si inquadra, in maniera non sempre pienamente congruente, nel quadro normativo nazionale; rispetto alla norma UNI 9432 essa, infatti, presenta alcune criticità:

  • richiede un impiego superiore di tempo per le misurazioni di calcolo del livello di esposizione personale al rumore del lavoratore;
  • le procedure per il calcolo dell’incertezza differiscono, richiedendo, a parità di condizioni, l’inserimento di un maggior numero di misurazioni e di parametri;
  • la trattazione dell’esposizione dei gruppi omogenei di lavoratori non tiene conto del carattere individuale dell’esposizione”.

Inoltre la nuova versione della norma UNI 9432:2011, rispetto alla norma UNI EN ISO 9612:2011, “contiene alcuni metodi semplificati per la valutazione dei livelli sonori di esposizione, utili a ridurre i tempi di misurazione e di calcolo, garantendo in ogni caso l’affidabilità del risultato”. E definisce “i criteri di valutazione di aspetti non delineati nella norma UNI EN ISO 9612:2011 e, in particolare, i metodi di calcolo della protezione offerta dai DPI uditivi, e della loro efficacia nelle situazioni reali di utilizzo, e un metodo per valutare il superamento delle soglie previste dalla normativa vigente”.

Concludiamo questa breve presentazione della normativa invitando alla lettura integrale del documento Inail e ricordando che la norma UNI 9432:2011, rimandando alla norma UNI EN ISO 9612:2011, richiede una precisa analisi del lavoro per decidere l’adeguata strategia di misurazione e per pianificare le varie misure. In particolare, “l’analisi deve fornire le informazioni relative ai compiti dei lavoratori e deve identificare eventuali eventi rumorosi significativi (come ad esempio la presenza di rumori derivanti da getti d’aria compressa, martellamento, passaggio di veicoli rumorosi), oppure la presenza di operazioni molto rumorose durante alcune fasi dell’attività lavorativa (inizio/fine turno, fasi di pulizia, ecc.)”.

Ricordiamo infine il recente Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, uno dei decreti attuativi del Jobs Act, che reca “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
Con tale decreto – entrato in vigore il 24 settembre 2015 – si ha una modifica nell’articolo 190 (Valutazione del rischio) del Capo II (Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro): viene sostituito il comma 5-bis, introducendo in questo modo la possibilità di stimare in fase preventiva l’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente e riportando la fonte documentale.

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INAIL – valutazione del rischio rumore  (formato PDF, 8.03 MB)

Documento curato da Raffaele Sabatino (DIT), con la collaborazione di Michele Del Gaudio (Inail Unità Operativa Territoriale di Avellino) e la revisione scientifica di Pietro Nataletti (Inail Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed Ambientale), edizione 2015.

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[Tratto da: Punto Sicuro ]

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