Le sanzioni del Testo Unico dopo le modifiche del D.Lgs.151/2015
Come cambia l’apparato sanzionatorio del D.Lgs.81/08 a seguito dell’entrata in vigore del Decreto attuativo del Jobs Act che ha introdotto norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Di Anna Guardavilla.
Come ormai noto, giovedì scorso 24 settembre è entrato in vigore, tra i vari decreti attuativi della legge delega n.183, il D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 recante “disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.221 del 23 settembre 2015, Supplemento Ordinario n. 53).
Ricordiamo che la legge 10 dicembre 2014 n.183 [1] aveva conferito “deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.”
Per quanto riguarda la prevenzione sui luoghi di lavoro, in particolare, la legge delega (all’art.1 commi 5 e 6) aveva previsto che “allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro”, il Governo veniva delegato ad adottare, entro sei mesi,“uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e imprese”.
Nell’esercizio di tale delega il Governo si sarebbe dovuto attenere, tra gli altri, ai seguenti principi e criteri direttivi:
[…] b) semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, o abrogazione delle norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o amministrativi;
[…] f) revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell’eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale;
[…] l) promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme …”
In attuazione di tale legge delega, come si diceva, è dunque stato emanato il D.Lgs.151/2015.
Benché tale decreto – occorre premettere sin da subito – non abbia minimamente stravolto né mutato radicalmente l’impianto degli obblighi, delle responsabilità e degli adempimenti previsti dal Testo unico di salute e sicurezza, esso ha comunque apportato alcune modifiche ed integrazioni a tale provvedimento, che hanno riguardato anche gli aspetti sanzionatori.
Alcune norme sanzionatorie contenute nel decreto 81 sono infatti state modificate dall’articolo 20 (“modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”) del decreto legislativo 151, una disposizione contenuta nel Titolo I (“razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti e revisione del regime delle sanzioni”), Capo III (“razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”) di tale decreto.
Inoltre l’articolo 22 (“Modifica di disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro e legislazione sociale”) del Decreto 151 ha apportato ulteriori modifiche al decreto 81/08 ed in particolare all’articolo 14 dello stesso sulla sospensione dell’attività imprenditoriale.
Vediamo ora nello specifico le modifiche apportate dal decreto 151/2015 alle sanzioni contenute nel Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro.
1) Il mancato invio dei lavoratori alle visite mediche e la mancata erogazione della formazione
All’interno della norma sanzionatoria contenuta nell’articolo 55 del D.Lgs.81/08 (“Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”), in coda a tutte le altre disposizioni viene aggiunto un ultimo comma (6-bis) che prevede che “in caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 18, comma 1, lettera g), e dall’articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati.”
Dunque:
– Nel caso il datore di lavoro o il dirigente ometta di “inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza [e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”; ma si ritiene che il legislatore abbia voluto rinviare principalmente al primo periodo della disposizione, quello relativo all’invio dei lavoratori alle visite mediche, data la previsione di parametri numerici aventi ad oggetto i lavoratori], l’importo della sanzione prevista dall’articolo 55 c. 5 lett. e) deve essere raddoppiata se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e triplicata se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori.
– Nel caso il datore di lavoro o il dirigente ometta di erogare la formazione prevista dalla legge ai lavoratori, ai preposti, ai dirigenti, ai lavoratori incaricati dell’antincendio e primo soccorso e al/ai rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza, l’importo della sanzione prevista dall’articolo 55 c. 5 lett. c) deve essere raddoppiata se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori e triplicata se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori.
Questa nuova disposizione chiarisce finalmente i dubbi che venivano spesso sollevati in passato in ordine alla sanzione applicabile ai casi in cui le omissioni relative alla formazione o alla sorveglianza sanitaria riguardassero una molteplicità di lavoratori, fornendo ora – attraverso l’introduzione di parametri numerici convenzionali stabiliti dal legislatore – un indirizzo preciso, ispirato alla constatazione che la mancata tutela di più persone, e quindi la violazione dei diritti soggettivi di più persone, non può essere equiparata in termini di gravità (dal punto di vista quantitativo) alla – già grave – mancata tutela di una persona.
2) Attrezzature di lavoro – Titolo III D.Lgs.81/08
Viene modificato l’articolo 87 (“Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del conducente in uso”), mediante la correzione di alcune duplicazioni di sanzioni e di alcuni refusi contenuti nella precedente versione della norma sanzionatoria, mediante l’inserimento di nuovi riferimenti sanzionatori nonché la specificazione o la modifica delle modalità di applicazione di alcune disposizioni sanzionatorie già presenti.
3) Sospensione dell’attività imprenditoriale
Viene modificato l’articolo 14 (“Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori”) del D.Lgs.81/08 nel seguente modo:
– Si procede ad un arrotondamento degli importi relativi alla “somma aggiuntiva” il cui pagamento rappresenta il presupposto per la revoca del provvedimento di sospensione da parte dell’organo di vigilanza.
Si ricorda qui che le “somme aggiuntive” di cui all’art. 14 del D.Lgs.81/08 che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale non costituiscono tecnicamente una “sanzione” (in questo senso si veda, una per tutte, Circ. Min. Lav. 29 agosto 2013 n. 35, ma si vedano anche le precedenti circolari del Ministero del Lavoro); tuttavia, una volta richiamata questa distinzione, si è ritenuto di dare conto in questo contributo anche delle modifiche apportate dal D.Lgs.151/2015 al regime delle somme aggiuntive di cui all’articolo 14.
– Si inserisce all’interno dell’articolo 14 un comma (5-bis) secondo cui, “su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di cui ai commi 4 e 5, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venticinque per cento della somma aggiuntiva dovuta.
L’importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell’istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.”
Concludiamo ricordando, riguardo alla revoca del provvedimento di sospensione, che la Circolare n.33/2009 del Ministero del Lavoro aveva chiarito a suo tempo che essa compete all’Ufficio che lo ha adottato (anche mediante personale diverso da quello che ha emanato l’atto) e che le somme versate per la revoca confluiscono nel Fondo per l’occupazione e sono destinate “al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso e irregolare”.
Anna Guardavilla
Dottore in Giurisprudenza specializzata nelle tematiche normative e giurisprudenziali relative alla salute e sicurezza sul lavoro
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[Tratto da: Punto Sicuro]