Autotrasporto: regolamento 165/2014-tachigrafo
Dal 2 marzo 2016 entrano a pieno regime le ulteriori disposizioni in materia di tachigrafo contenute nel Regolamento (UE) n. 165/2014. Gli articoli 24, 34 e 45 sono già entrati in vigore il 2 marzo 2015.
Dal 2 marzo 2016 entrano a pieno regime le ulteriori disposizioni in materia di tachigrafo contenute nel Regolamento (UE) n. 165/2014. Gli articoli 24, 34 e 45 sono già entrati in vigore il 2 marzo 2015.
Il provvedimento abroga le disposizioni del Regolamento (CEE) n. 3821/85, comprese quelle contenute nell’Allegato IB, e modifica il Regolamento (CE) n. 561/2006.
Il Regolamento è principalmente centrato a disciplinare le funzioni del tachigrafo, ma contiene, tra l’altro, disposizioni che riguardano le omologazioni, installazioni e riparazione dell’apparecchio, il rilascio, la durata, la validità della carta del conducente e dell’officina, nonché quelle relative all’introduzione di tachigrafi intelligenti (collegati ad un servizio di tracciamento satellitare e della connessione a distanza per la trasmissione dei dati, anche a postazioni di controllo situate lungo la strada).
Si prevede, altresì, la possibilità per gli Stati membri, in casi debitamente giustificati ed eccezionali, di rilasciare una carta del conducente temporanea e non rinnovabile valida per un massimo di 185 giorni, a un conducente che non ha la sua residenza abituale in uno Stato membro, a condizione che l’autista abbia un regolare rapporto di lavoro con un’impresa stabilita nello Stato membro di rilascio.
Il provvedimento, inoltre, prevede il rafforzamento dell’obbligo delle imprese di trasporto di garantire ai propri conducenti una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, sia digitali che analogici. Tale disposizione si pone in un “contesto” di continuità con quanto previsto dall’art. 10 del Regolamento (CE) n. 561/06.
Vedi anche: Regolamento+(CE)+n.+165_2014 (.pdf)
[Tratto da: confindustria.benevento.it ]