Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS
In base alla legge 626/1994 il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Le novità introdotte dal D.Lgs. 81/2008 hanno permesso di stabilire che all’interno di tutte le aziende si deve garantire la presenza di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, al quale va garantita dal datore di lavoro, la formazione necessaria per gestire i rapporti con i lavoratori per questioni che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro.
Il Rappresentante è eletto dai lavoratori, con diverse modalità, a seconda del numero di dipendenti occupati nell’azienda.
Le aziende che occupano non più di 15 lavoratori, votano il Rappresentante scegliendolo tra i dipendenti, mentre le aziende che contano più di 15 lavoratori, eleggono il Rappresentante per la sicurezza all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali.
Se l’azienda non dovesse disporre di questi organismi, il Rappresentante verrebbe scelto tra i lavoratori tramite la solita votazione.
Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce anche che la nomina dei RLS deve avvenire in un’unica giornata per tutta la nazione, durante la giornata nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro, che si celebra in un giorno non prestabilito durante la settimana europea per la sicurezza sul lavoro.
Il RLS svolge tutta una serie di compiti molto importanti all’interno dell’azienda, volti a dimostrare un costante interessamento rispetto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. In base all’art. 50 del D. Lgs. 81/2008, il Responsabile deve:
In ultimo, il datore di lavoro non può in nessun modo vietare al Rappresentante di svolgere le sue funzioni durante l’orario lavorativo e non può detrarre denaro dalla sua ordinaria retribuzione per il tempo dedicato a ricoprire questo ruolo.
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POLISS FORMAZIONE eroga corsi di formazione per RLS che hanno una durata minima di 32 ore, e successivi aggiornamenti annuali. La durata di tale aggiornamento non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese fino a 50 lavoratori e ad 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
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