Nel mondo milioni di persone mettono a rischio la propria salute sul luogo di lavoro. Secondo le stime dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) ogni giorno nel mondo 6.000 persone muoiono a causa di infortuni o malattie professionali. Per focalizzare l’attenzione su questo tema, l’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha istituito la “Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro”, celebrata per la quindicesima volta il 28 aprile 2017.
La Legge sulla sicurezza del lavoro: una conquista
I pericoli sul luogo di lavoro sono molteplici: acidi, calore, fiamme e scintille, corrente elettrica, cariche statiche e sollecitazioni meccaniche. Ma anche lo stress psichico – scatenato dalla fretta o dalla paura di perdere il posto di lavoro – è un fattore di rischio che riveste sempre maggiore importanza. La tutela del lavoro in Italia ha radici piuttosto antiche: già a metà degli anni Cinquanta era stato introdotto un “Corpus normativo precauzionale”, poi integrato nel tempo col D. Lgs. 626 del 1994 e sostituito definitivamente dal T.U. nr. 81 del 2009, tutte normative finalizzate alla tutela e al miglioramento della salute dei lavoratori.
Obbligo di legge: la valutazione dei rischi
Secondo la legge sulla sicurezza del lavoro, tutti i pericoli esistenti all’interno di un’azienda devono essere analizzati e documentati nella valutazione dei rischi. Per ogni rischio registrato devono essere indicate misure adeguate a ridurre o eliminare il rischio. Le misure sono suddivise in tre categorie:
- misure di sicurezza tecniche (p. es. sportelli di protezione sui macchinari)
- misure di sicurezza organizzative (p. es. formazione dei dipendenti)
- misure individuali (p. es. abbigliamento protettivo)
- L’abbigliamento protettivo deve essere specificatamente progettato per i rischi presenti sul luogo di lavoro.
- I dipendenti devono essere informati sul proprio abbigliamento protettivo e devono indossarlo/utilizzarlo in modo corretto.
- L’abbigliamento protettivo deve essere lavato e conservato secondo la normativa vigente.
- Qualsiasi modifica apportata all’abbigliamento protettivo deve essere eseguita in conformità alla normativa vigente.
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